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Maggio 28, 2011 alle 4:30 PM | Pubblicato su CONSUMATORI, DIRITTO, INTERNET, PROPRIET INTELLETTUALE | Lascia un commento
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Commento di Larry Lessig sull’eG8 via Quinta

 

Mentre la Rai continua con il vizietto della lesione della par condicio si avvicina la prima udienza della Class Action promossa da Altroconsumo: 1 giugno davanti al Tribunale di Roma

Maggio 24, 2011 alle 3:32 PM | Pubblicato su - Class Action vs RAI, CONSUMATORI, DIRITTO, TV | 4 commenti
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Ieri AGCOM ha di nuovo sanzionato la RAI per violazione della par condicio da parte di TG1 e Tg2, qui e di seguito i commenti di Altroconsumo:

Agcom multa TG1 e TG2. Class action contro RAI per violazione contratto servizio pubblico. 1 giugno prima udienza

TG1 e TG2 sanzionati da Agcom per lesione della par condicio, con gli interventi del Presidente del Consiglio venerdì scorso 20 maggio in prime time, dimostrano l’attualità e l’emergenza di intervenire affinché la RAI riprenda l’attività di servizio pubblico nel rispetto dei diritti costituzionali di tutti gli utenti a un’informazione obiettiva, imparziale ed equilibrata e degli impegni presi sottoscrivendo il contratto, appunto, di Servizio pubblico, per il quale si paga il canone.

Gli utenti ne sono consapevoli: oltre 27.500 cittadini hanno manifestato ad Altroconsumo la volontà di aderire alla class action attraverso il numero verde 800.131.889 o su www.altroconsumo.it/rai.

Il 1 giugno si terrà la prima udienza davanti al Tribunale di Roma. Con l’azione collettiva risarcitoria Altroconsumo chiede il risarcimento del danno, stimato sui 500 euro a testa, subito dagli utenti che pur pagando il canone non hanno potuto fruire di un’informazione obiettiva, imparziale e equilibrata.

La conferma formale all’adesione sarà necessaria successivamente alla verifica dell’ammissibilità dell’azione da parte del Tribunale.

La multa esemplare di 258.230 euro al TG1 è la misura massima prevista dalla legge, in quanto recidiva – il TG1 era infatti già stato sanzionato una decina di giorni fa per 100.000 euro, e fa il paio con la multa di 100.000 euro al TG2, entrambe per lesione dei regolamenti elettorali emanati dalla Commissione parlamentare di Vigilanza e dall’Agcom. Per lo stesso motivo sono stati sanzionate anche TG5, TG4 e Studio Aperto.

Vale la pena ribadirlo, si tratta di una azione intesa a tutelare un interesse generale, una questione di civiltà giuridica che va al di là e sta al di sopra del dibattito politico, non è questa la tv di servizio pubblico che ci meritiamo e ciò a prescindere dalla parte politica che ognuno di noi supporta, vota o promuove.

La RAI deve tornare a rispettare le sue obbligazioni nei confronti di tutti i cittadini. Più siamo più contiamo, continuate ad aderire alla Class Action di Altroconsumo

AGCOM e diritto d’autore in Rete: Palese incostituzionalità del procedimento di inibizione (puntata n. 6)

Maggio 20, 2011 alle 4:49 PM | Pubblicato su CONSUMATORI, DIRITTO, INTERNET, PROPRIET INTELLETTUALE | 8 commenti
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Il sesto dei dieci post che ho promesso di dedicare a spiegare meglio i motivi per i quali, se approvata nella forma in cui è stata messa in consultazione, la Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che prevede un procedimento sommario rischierà di divenire molto pericolosa per la libertà d’espressione in Rete è dedicata a Marco Scialdone e alla sua ottima performance di ieri sera ad Anno Zero.

Non capita molto spesso che in TV venga dedicato spazio adeguato a questi temi e quindi il fatto che Santoro e soprattutto Giulia Innocenzi abbiano deciso di farlo, rende loro onore, Marco ha poi utilizzato lo slot a sua disposizione in modo ottimale,  con competenza e precisione, che infine Al Gore fosse lì a starlo a sentire annuendo non ha prezzo !

Dunque, veniamo al merito della puntata odierna, oggi vorrei concentrarmi sul profilo problematico dell’assenza di poteri cautelari in capo all’Autorità nel settore del diritto penale. Partiamo proprio dal procedimento di rimozione dei contenuti e di inibizione per i siti esteri delineato dal punto 3.5.3 della Delibera ai quali ha fatto riferimento Scialdone proprio all’inizio del suo intervento televisivo nel video che vedete qui sopra.

L’AGCOM non può esercitare poteri cautelari penali attributi nel nostro Ordinamento alla magistratura introducendo ulteriori forme di sequestro al di fuori di quelle già previste dal codice di procedura penale e, soprattutto, anche laddove si dovesse ritenere l’esistenza nel nostro Ordinamento di poteri cautelari extravagantes essi sarebbero attribuibili esclusivamente all’Autorità giudiziaria ordinaria.

Il riferimento, in particolare, va a quanto espresso al punto 4 del paragrafo 3.5. della Delibera dove si stabilisce che:

4. Adozione del provvedimento di ordine alla rimozione – Se l’Autorità, all’esito delle verifiche in contraddittorio, ritiene violata la normativa in tema di diritto d’autore, ordina senza ritardo al gestore del sito o al fornitore del servizio di media audiovisivo, anche per via telematica, l’immediata rimozione del materiale trasmesso in violazione …e possibilità, in casi estremi e previo contraddittorio, dell’inibizione del nome del sito web, ovvero dell’indirizzo IP, analogamente a quanto già avviene per i casi di offerta, attraverso la rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi in assenza di autorizzazione, ovvero per i casi di pedopornografia.

Peccato che la procedura di rimozione selettiva di singoli file su un sito web così delineata dall’AGCOM può essere adottata solo dall’Autorità Giudiziaria in occasione di un procedimento penale, cosi come l’inibizione a raggiungere determinati siti presenti all’estero può essere, come ha chiarito la Corte di Cassazione nel caso Pirate Bay, e solo come extrema ratio, anch’essa adottata solo dalla Magistratura. La sentenza numero 49437/2010, stabilisce infatti che:

sussistendo gli elementi del reato di cui all’articolo 171 ter comma 2 lettera a-bis) legge 633/41, il giudice può disporre il sequestro preventivo del sito web il cui gestore concorra nell’attività penalmente illecita di diffusione nella rete internet di opere coperte da diritto d’autore, senza averne diritto, richiedendo contestualmente che i provider del servizio di connessione internet escludano l’accesso al sito al limitato fine di precludere l’attività illecita.

Occorre infatti considerare in proposito che in questa specifica materia (della circolazione dei dati sulla rete informatica Internet) uno speciale potere inibitorio è assegnato all’autorità giudiziaria dagli articoli 14-16 D.lgs 9 aprile 2003, n. 70… (omissis) …La lettura congiunta di tali disposizioni consente di affermare che sussiste un potere inibitorio dell’Autorità giudiziaria penale avente il contenuto di un ordine ai provider dei servizi suddetti di precludere l’accesso alla rete informaticaInternet al solo fine di impedire la prosecuzione del reato di cui all’articolo 171-ter, comma 2, lett. a-bis) L.d.A.”diffusione di tali opere”.

La stessa Corte di Cassazione ha chiarito nella suddetta sentenza che:

Questo potere esercitabile anche in via d’urgenza deve, però, essere usato con «proporzionalità» in modo che non sia leso il diritto alla libertà di pensiero sancito dalla Costituzione.

L’Autorità, invece, con la norma proposta ordinerebbe a chi ha immesso l’opera nelle reti tematiche ovvero ha compiuto il reato di cui sopra, la rimozione, al di fuori di qualsiasi procedimento processualpenalistico di verifica dei presupposti della misura di commissione del reato e al di fuori di qualsiasi procedimento di riesame diretto, violando palesemente i precetti costituzionali.

In proposito, occorre anche osservare che la facoltà per le amministrazioni di adottare provvedimenti cautelari dotati di immediata efficacia è sancita, in linea generale, dall’articolo 7, comma 2 della legge n. 241/90, ma sempre in riferimento a fattispecie amministrative, mai per fatti-reato (o per ipotesi regolate dal codice civile e di procedura civile o per leggi speciali) per le quali, come è evidente, è competente ad emettere provvedimenti cautelari solo ed esclusivamente il giudice naturale di tali fattispecie ovvero un giudice civile e/o penale.

Rilevo infine che le misure che si intendono adottare accedono a fattispecie sanzionate penalmente e civilmente e non possono essere fatte rientrare (senza un apposita previsione normativa) nel novero delle sanzioni amministrative di natura afflittiva, quali sono le ipotesi di rimozione selettiva ed inibizione all’accesso mediante comunicazione ai provider di una lista di siti né a maggior ragione con un inibizione diretta a livello di IP o di DNS, che non sussistono all’interno della legge sul diritto d’autore e che non possono essere introdotte in via amministrativa senza una modifica esplicita a livello di norma primaria.

Nel ricordarvi le precedenti 5 puntate:

AGCOM e diritto d’autore in Rete: un notice and take down all’amatriciana (puntata n. 1) 

AGCOM e diritto d’autore in Rete: una procedura sproporzionata e carente di analisi di impatto economico (puntata n. 2) 

AGCOM e diritto d’autore in Rete: L’Autorità non può sostituirsi al Giudice Penale (puntata n. 3)

AGCOM e diritto d’autore in Rete: in attesa di oscurare i siti l’Autorità comincia a tacitare i Commissari non allineati? (puntata n. 4)

AGCOM e diritto d’autore in Rete: i “presunti” poteri sanzionatori dell’Autorità in materia di copyright (puntata n. 5)

E con la speranza di poter dedicare la puntata n. 7 ad una sempre più attesa risposta dell’AGCOM alla lettera aperta inviata al Presidente Calabrò più di una settimana fa da AltroconsumoAdiconsum, Agorà Digitale, AssonetAssoprovider FEMI (Federazione Media Indipendenti), Istituto per le Politiche dell’Innovazione e Studio Legale Sarzana in seguito alla peculiare rimozione del commissario Nicola d’Angelo dal ruolo di relatore del provvedimento in esame, vi auguro un buon weekend !

AGCOM e diritto d’autore in Rete: i “presunti” poteri sanzionatori dell’Autorità in materia di copyright (puntata n. 5)

Maggio 19, 2011 alle 7:50 PM | Pubblicato su CONSUMATORI, DIRITTO, INTERNET, PROPRIET INTELLETTUALE | 9 commenti
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Mentre l’AGCOM, a una settimana dalla lettera aperta inviata al Presidente Calabrò da AltroconsumoAdiconsum, Agorà Digitale, AssonetAssoprovider FEMI (Federazione Media Indipendenti), Istituto per le Politiche dell’Innovazione e Studio Legale Sarzana, non si è ancora degnata di fornire una risposta alle suddette associazioni in seguito alla peculiare rimozione dal ruolo di relatore del provvedimento su Internet e diritto d’autore del commissario Nicola d’Angelo, procediamo con il quinto dei dieci post dedicati a spiegare meglio i motivi per i quali, se approvata nella forma in cui è stata messa in consultazione, la Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che prevede un procedimento sommario rischierà di divenire molto pericolosa per la libertà d’espressione in Rete.

Questa quinta puntata è dedicata a comprendere meglio quali siano gli effettivi poteri di AGCOM in materia di diritto d’autore:

Al fine di fondare i propri “presunti” poteri sanzionatori l’Autorità ritiene di aver ricevuto dall’art 182 bis della legge sul diritto d’autore il diritto di accertare, reprimere ( e evidentemente) inibire le condotte di chi immette file sospettati di violare il diritto d’autore nella rete telematica.

In particolare al punto 2.1 del documento di consultazione l’Autorità afferma “l’Autorità ritiene quindi che rientrino nella sua attività di vigilanza ai sensi dell’art. 182 bis le violazioni del diritto d’autore perpetrate attraverso l’attività di diffusione radiotelevisiva, nonché attraverso le reti degli operatori di telecomunicazione, e che ad essa perciò competano le azioni di tutela del diritto d’autore sui contenuti immessi nelle reti di comunicazione elettronica (tv, reti di tlc e internet).”

Ma l’Autorità va molto oltre queste presunte competenze di vigilanza divenendo il “motore” di un procedimento giudiziale “parallelo” che si svolge senza alcuna garanzia procedimentale e senza alcun controllo giurisdizionale, che – come abbiamo già detto nelle precedenti puntate – rischia di violare palesemente i diritti di difesa del cittadino e gli stessi principi di separazione dei poteri che sono alla base del nostro Stato di diritto.

Tutti i poteri attribuiti all’Autorità dall’art 182 bis della legge sul diritto d’autore, così come avviene per quanto già previsto dal Decreto Urbani, infatti, ivi compresi i poteri autonomamente interpretati dalla stessa Autorità, prevedono il necessario ricorso alla magistratura per l’eventuale accertamento di reati, senza la possibilità di alcuna valutazione discrezionale in ordine alla procedibilità in merito a tali reati e senza alcuna possibilità di istituzione di un meccanismo “parallelo” di attribuzione di responsabilità rispetto a quello già esercitato dal giudice. Ciò in virtù proprio di quanto richiamato dall’Autorità nel fondare il proprio “presunto” potere inibitorio.

L’art 182 bis, infatti, nell’evidenziare un potere di vigilanza congiunto tra SIAE e Autorità in tema di diritto d’autore prevede una possibile attività di vigilanza che si deve però attenere ai rigidi principi chiariti dalla stessa legge:

1) Qualora gli ispettori dell’Autorità o della SIAE riscontrino violazioni di legge devono necessariamente fare quanto previsto dall’art 182-ter, ovvero “ Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione delle norme di legge, compilano processo verbale, da trasmettere immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per il compimento degli atti previsti dagli articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale»

2) nei casi previsti dallo stesso articolo 182 bis comma 3, la stessa norma adottata dall’Autorità per fondare il proprio potere inibitorio prevede che per poter effettuare la vigilanza (quindi prima di alcuna ipotesi di accertamento di eventuali reati che spetta al giudice) lo stesso accesso degli ispettori della SIAE e dell’Autorità presso le emittenti radiotelevisive, dunque presso coloro che dovrebbero essere i destinatari, secondo la corretta interpretazione del decreto Romani, della vigilanza, deve essere autorizzato dall’Autorità giudiziaria.

Dunque l’Autorità in virtù delle stesse norme da lei richiamate:

a) Non ha alcun potere di accertare condotte di immissione di file in rete, potere che spetta semmai agli organi di polizia giudiziaria, i quali dovranno riferire, in caso ritengano vi siano gli estremi della commissione di un reato, al pubblico ministero;

b) non ha ovviamente la possibilità di esercitare poteri inibitori o di cancellazione (“la rimozione selettiva” ) che sono ( nel caso) riservati dalla legge, in via esclusiva, al giudice penale.

In attesa della prossima puntata, ricordo, per chi le avesse perse, le precedenti quattro:

AGCOM e diritto d’autore in Rete: un notice and take down all’amatriciana (puntata n. 1) 

AGCOM e diritto d’autore in Rete: una procedura sproporzionata e carente di analisi di impatto economico (puntata n. 2) 

AGCOM e diritto d’autore in Rete: L’Autorità non può sostituirsi al Giudice Penale (puntata n. 3)

AGCOM e diritto d’autore in Rete: in attesa di oscurare i siti l’Autorità comincia a tacitare i Commissari non allineati? (puntata n. 4)

Mangostano, un succo ingannevole e piramidale: condannata la Xango

Maggio 18, 2011 alle 7:47 am | Pubblicato su CONSUMATORI, DIRITTO | 2 commenti
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  Vi ho tenuto aggiornati su tutti i passaggi del procedimento avviato dall’Antitrust nei confronti di Xango Italy a seguito della segnalazione di Altroconsumo del settembre scorso, in questi precedenti post potete leggere con maggiore dettaglio tutto il pregresso, ivi compresi i commenti, a volte accesi, di tutti coloro che liberamente non la pensavano (e forse ancora non la pensano) come me.

Mi scuso quindi se vi segnalo solo ora, con due giorni di ritardo, che l’Antitrust ha posto la parola fine su questa vicenda comminando una sanzione di 250.000 euro alla Xango Italy per pratiche commerciali scorrette, il provvedimento è leggibile qui nel bollettino n.17/2011 del 16/05/2011 da pag. 48 a pag. 70, incollo di seguito le conclusioni ma vi invito, se avete qualche minuto in più, a leggerlo tutto:

…. RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta in quanto, da un lato, idonea a generare confusione sulla reale natura, composizione e proprietà della bevanda pubblicizzata, della quale vengono vantate inesistenti proprietà salutistiche, e, dall’altro, il complesso sistema di commercializzazione e vendita del succo XanGo risulta connotarsi per il suo carattere piramidale in violazione degli articoli 20, 21, lettere b) e c), 23, lettere p) e s ), del Codice del Consumo;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Xango Italy S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, lettere b) e c), 23, lettere p) e s ), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) di irrogare alla società Xango Italy S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 250.000 € (duecentocinquantamila euro);

c) che il professionista comunichi all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a).

Insomma il succo è che il Mangostano, così come commercializzato dalla Xango, è ingannevole e piramidale …

AGCOM e diritto d’autore in Rete: in attesa di oscurare i siti l’Autorità comincia a tacitare i Commissari non allineati? (puntata n. 4)

Maggio 12, 2011 alle 3:30 PM | Pubblicato su CONSUMATORI, DIRITTO, INTERNET, PROPRIET INTELLETTUALE | 12 commenti
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E’ una puntata speciale questa tra i dieci post che ho deciso di dedicare a spiegare meglio i motivi per i quali, se approvata nella forma in cui è stata messa in consultazione, la Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che prevede un procedimento sommario rischierà di divenire molto pericolosa per la libertà d’espressione in Rete.

Per chi non avesse già letto le prime tre puntate eccole qui:

AGCOM e diritto d’autore in Rete: un notice and take down all’amatriciana (puntata n. 1) 

AGCOM e diritto d’autore in Rete: una procedura sproporzionata e carente di analisi di impatto economico (puntata n. 2) 

AGCOM e diritto d’autore in Rete: L’Autorità non può sostituirsi al Giudice Penale (puntata n. 3)

Ma veniamo alla scottante questione odierna: mentre si attendeva che, dopo le consultazioni con tutti gli stakeholders, l’Autorità tirasse le sue conclusioni, giunge come fulmine a ciel sereno la notizia della rimozione dal ruolo di relatore del provvedimento su Internet e diritto d’autore del commissario Nicola d’Angelo, cioè proprio l’unico Commissario AGCOM che, cercando  di contemperare con competenza, trasparenza e correttezza gli interessi dei diversi stakeholders, aveva dimostrato – come si può ben intendere nel video che vedete sopra – di comprendere l’importanza e la legittimità delle nostre rivendicazioni attinenti il diritto dei cittadini ad una Rete libera, aperta, pluralista, in un contesto, lo stiamo capendo in questi giorni, molto difficile.

Con una lettera aperta inviata oggi al Presidente dell’AGCOM Corrado Calabrò AltroconsumoAdiconsum, Agorà Digitale, AssonetAssoprovider FEMI (Federazione Media Indipendenti), Istituto per le Politiche dell’Innovazione e Studio Legale Sarzana chiedono un incontro immediato per rappresentare le loro istanze a tutela della libertà in Internet e che, da subito, l’Autorità metta in atto forme di trasparenza che consentano di comprendere le scelte dell’AGCOM in tema di Internet e libertà di espressione che tutti i cittadini, nessuno escluso, hanno diritto di conoscere.

Riteniamo pertanto necessario che si provveda alla pubblicazione sul sito web dell’Autorità dei verbali, dei voti e delle posizioni espresse dai singoli consiglieri, e delle decisioni assunte in tema di diritto d’autore e reti telematiche anche se tali decisioni non siano state formalmente assunte con  Provvedimento finale.

Qui la lettera aperta al Presidente Calabrò sulla destituzione del Commissario D’Angelo

La sanzione di 100.000 euro alla RAI la paghiamo noi, rivendichiamo i nostri diritti: aderisci alla class action

Maggio 12, 2011 alle 1:36 am | Pubblicato su - Class Action vs RAI, CONSUMATORI, DIRITTO | 3 commenti
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Come già avvenuto lo scorso anno la RAI è stata di nuovo sanzionata da AGCOM, a ridosso delle elezioni amministrative, con una multa esemplare di 100.000 euro per la violazione della par condicio a causa della perdurante sproporzione di tempo dedicata dal Tg1 ai partiti politici di maggioranza rispetto a quelli di opposizione, nel caso di questi giorni l’esplicito riferimento va alla sovraesposizione del Presidente del Consiglio.

Ora, provocatoriamente Beppe Giulietti si chiede Chi pagherà la multa di Minzolini? la domanda è legittima ma coglie a mio avviso solo parzialmente nel segno, la problematica è infatti ben più ampia, si tratta di una questione di civiltà giuridica che va al di là e sta al di sopra del dibattito politico, non è questa la tv di servizio pubblico che ci meritiamo e ciò a prescindere dalla parte politica che ognuno di noi supporta, vota o promuove.

Il nuovo provvedimento dell’AGCOM accerta, infatti, senza ombra di dubbio la lesività del comportamento di RAI ma acclara purtroppo anche la mancanza di volontà da parte degli organi preposti, il Ministero dello Sviluppo Economico – quale controparte contrattuale – e il Consiglio di Amministrazione della RAI  – cui la legge demanda la verifica della conformità dell’attività dell’azienda agli standard di servizio – ad attivarsi per porre rimedio.

I cittadini subiscono così doppiamente il comportamento illegittimo della tv di Stato, da una parte continuano a dover pagare il canone, dall’altra non ricevono in cambio un servizio pubblico pluralista corretto ed obiettivo. Si tratta inequivocabilmente di comportamenti che oltre a rappresentare gravi inadempimenti agli obblighi che fanno capo alla RAI quale concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo hanno prodotto gravi e reiterate lesioni di diritti costituzionalmente garantiti. Anche per questi motivi Altroconsumo ha promosso lo scorso anno una class action contro RAI chiedendo un risarcimento di almeno 500 euro in favore degli abbonati RAI, la prima udienza si terrà finalmente di fronte al Tribunale di Roma il prossimo 1 giugno.

Altroconsumo ritiene ancora utile che nel nostro Paese continui a sussistere una tv di servizio pubblico, purché essa svolga adeguatamente tale importante mandato adempiendo correttamente alle obbligazioni prescritte dal contratto di servizio nonché dal contratto di abbonamento sottoscritto con ciascuno degli abbonati RAI.

La RAI deve tornare a rispettare le sue obbligazioni nei confronti di tutti i cittadini, questo è l’obiettivo primario della nostra class action. Più siamo più contiamo, continuate ad aderire

Piattaforma unica di pagamento da mobile con credito telefonico

Maggio 10, 2011 alle 10:44 am | Pubblicato su CONSUMATORI, DIRITTO, INTERNET | 5 commenti
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Leggo, ripresa da repubblica.it e corriere.it, la notizia relativa al lancio imminente, entro giugno, da parte di Tim, Vodafone, Wind, 3, Fastweb, Postemobile di una piattaforma congiunta di pagamento via mobile:

CONTENUTI DIGITALI: TIM, VODAFONE, WIND, 3 ITALIA, POSTEMOBILE E FASTWEB LANCIANO UNA PIATTAFORMA UNICA DI PAGAMENTO DISPONIBILE PER I CLIENTI DI TUTTI GLI OPERATORI
 
PRIMA INIZIATIVA DI SISTEMA PER IL PAGAMENTO TRAMITE CREDITO TELEFONICO
 
Milano, 9 maggio 2011 – TIM, Vodafone, Wind, 3 Italia, PosteMobile e Fastweb lanciano una piattaforma unica condivisa, disponibile per i clienti di tutti gli operatori, per pagare contenuti e servizi digitali con un semplice click utilizzando il credito  telefonico.
 
Con questa iniziativa, gli operatori di telecomunicazioni confermano il proprio impegno ad investire in innovazione e mettono a disposizione dei produttori di contenuti  e servizi digitali e dei propri clienti, un servizio semplice, veloce e sicuro per l’acquisto su qualsiasi device (cellulare, smartphone, tablet e PC). Uno standard unico, che trasforma il numero di cellulare nella chiave di autenticazione dei clienti e che rende il telefonino lo strumento di pagamento di  contenuti e servizi digitali online. Il lancio di tale iniziativa, a livello di sistema, apre la strada all’m-commerce di massa. Un sistema sicuro e aperto e che si basa su uno strumento straordinariamente diffuso.
 
L’acquisto avviene in maniera immediata e sicura con un semplice click, in caso di accesso dal proprio telefonino o, nel caso di accesso da altri dispositivi (PC e tablet), tramite l’inserimento del proprio numero di cellulare e di una password. Gli acquisti sono garantiti dai più avanzati standard di sicurezza che gestiscono i dati in modo criptato.  Un sistema sicuro e di utilizzo immediato che ha l’ambizione di accompagnare il mercato dei servizi digitali in questa fase di transizione verso nuove modalità di accesso ai contenuti a pagamento. Transizione che sarà facilitata dalla semplicità delle interfacce sviluppate dai partner tecnologici Engineering e Reply.

Bene, potrebbe essere una svolta, mi sembra una notizia molto interessante, mancano allo stato molti dettagli ma ne sapremo probabilmente di più entro breve visto che il lancio operativo pare imminente. Alcune primissime considerazioni sulla base di quanto è dato sapere:

– Spero che il tutto sia fatto strabene e non lasci spazi a inghippi di sorta, dispiacerebbe che andasse sprecata l’occasione di innovazione con comportamenti aggressivi o negligenti, voglio dire sappiamo tutti cosa è successo con loghi e suonerie no ? Qui lo strumento è molto più potente, l’attenzione ai delicati aspetti di tipo consumerista sarà dunque importante anche in chiave di possibili limiti allo sviluppo del business, se non presi seriamente in considerazione dall’inizio, potrebbero ingenerare sfiducia nel nuovo sistema di pagamento.

– C’è poi da vedere quanto tratterranno in percentuale le telco sulle transazioni, è auspicabile ovviamente che vadano al di sotto del 30% che si prende Apple e similia, certo questo sistema condiviso avrebbe il grande pregio rispetto ad altri esistenti – se ho capito bene – di non indurre verticalizzazioni di sorta, anche e soprattutto per questo lo vedo bene in chiave di salvaguardia della neutralità della Rete.  

– Inoltre c’è l’aspetto concorrenza, la piattaforma unica è un plus da una parte, ma commissioni uguali per tutti potrebbero interessare l’Antitrust, le banche hanno accettato e subiranno questa cosa passivamente ?

– Infine, non vedo un grosso problema per il c.d. free Internet, se la piattaforma sarà ideata e gestita nel rispetto del consumatore a quest’ultimo starà la scelta se pagare o meno per un contenuto/servizio etc etc Insomma la competizione di modelli di business a pagamento con altri basati sui dati e sulla pubblicità non mi sembra negativa, anzi … sempre che il tutto sia trasparente e non ingannevole.

E voi cosa ne pensate ?

Lunedì al Forum PA a parlare di class action RAI

Maggio 8, 2011 alle 1:25 am | Pubblicato su CONSUMATORI, DIRITTO | Lascia un commento
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Della Class Action di Altroconsumo vs RAI parlerò lunedì 9 maggio in mattinata al Forum PA presso la Nuova Fiera di Roma. Il convegno, a cura del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, intende fare il punto sui problemi e le prospettive della “class action all’italiana”, a un anno e mezzo dall’entrata in vigore dell’art 140 bis del Codice del Consumo.

Oltre al sottoscritto anche Liliana Ciccarelli, Antonio Longo e Carmine Laurenzano, colleghi delle associazioni  Cittadinanzattiva, Movimento Difesa del Cittadino e Codici racconteranno le loro esperienze, le aspettative e i desiderata in materia di azione collettiva risarcitoria. A me è stato chiesto di sviluppare questo tema: Altroconsumo vs RAI: quando la class action si fa strumento di tutela di una vastissima pluralità di soggetti offesi ma anche dell’interesse generale alla salvaguardia di un diritto primario di rango costituzionale come quello ad una informazione libera, plurale ed obiettiva.

Se siete al Forum PA fate un salto !  e intanto continuate ad aderire, aderire, aderire alla class action di Altroconsumo vs RAI, siamo ormai oltre 14.000 e più siamo più contiamo !

Approvato il decreto per lo sviluppo … dei sottosegretari !

Maggio 5, 2011 alle 12:35 PM | Pubblicato su CONSUMATORI, DIRITTO | 4 commenti
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ehm … purtroppo è tutto nel titolo, non ho commenti particolari ma è comparsa questa strana espressione nel mio volto e non va via …

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