Caso Avastin: Altroconsumo chiede all’Antitrust sanzioni esemplari per Roche e Novartis
febbraio 5, 2014 alle 4:39 PM | Pubblicato su CONSUMATORI, DIRITTO | 1 commentoTag: Altroconsumo chiede sanzioni esemplari, antitrust, Avastin, cartello Roche Novartis, Cartello settore farmaceutico, Caso Avastin, maculopatia, Udienza finale Antitrust
Si è tenuta lunedì 27 gennaio l’udienza finale su un importante procedimento Antitrust circa una intesa lesiva della concorrenza nel settore farmaceutico, il caso è Roche-Novartis / Farmaci Avastin e Lucentis e Altroconsumo è tra le parti segnalanti.
Ovviamente spero che in questo caso – come in altri – l’Autorità decida in nostro favore, ma non è tanto questo che rende piacevole partecipare a queste udienze quanto il fatto che il rispetto della forma – pur nelle legittime schermaglie tra avvocati – riconcilia (ebbene sì può succedere anche in italia!) con il concetto di Autorità Indipendenti.
I maestri della disciplina antitrust ci hanno insegnato che una salvaguardia della corretta ed efficace concorrenza produce benefici e serve a tutelare i consumatori finali. E’ proprio su tali linee che si muove l’operato di questa Autorità che abbiamo imparato ad apprezzare in questi anni e dove ci troviamo a casa.
Cosa abbiamo chiesto nell’udienza finale
Perché l’azienda farmaceutica Roche, che produce Avastin, non ha mai richiesto l’estensione dell’indicazione dell’uso del farmaco alla cura delle maculopatie? Eppure i dati a supporto non mancherebbero. Non si capisce poi perché Lucentis debba costare così tanto. In realtà Roche e Novartis hanno commesso una grave violazione della concorrenza, con un doppio effetto dannoso sui consumatori finali: quello diretto (i prezzi più alti del farmaco per la maculopatia) e quello indiretto in qualità di contribuenti, visto l’enorme esborso da parte di Regioni e Asl. Queste case farmaceutiche si sono macchiate di una grave lesione anche eticamente riprovevole nei confronti di consumatori particolarmente deboli e in stato di necessità; abbiamo chiesto che nello stabilire le sanzioni si tenga conto anche di questo aspetto. Altroconsumo ha chiesto infatti che, sulla base dell’istruttoria e delle conclusioni dell’Antitrust, vengano date sanzioni esemplari a Roche e Novartis.
Maggiori info qui sul sito di Altroconsumo
Considerati gli esiti dell’istruttoria degli Uffici dell’Antitrust ora non ci rimane che attendere la decisione finale del Collegio dell’Autorità.
Pratiche commerciali scorrette: bene l’Antitrust!
aprile 24, 2013 alle 6:08 PM | Pubblicato su CONSUMATORI, DIRITTO | Lascia un commentoTag: Altroconsumo, antitrust, Carta Vacanze, illimitato, per sempre, pratiche commerciali scorrette, Ryanair, senza limiti, Tim
Mentre l’Antitrust ha appena annunciato di aver avviato tre distinti procedimenti nei confronti di Tim, Vodafone e Wind, per verificare se le campagne pubblicitarie che propongono offerte per Internet ‘senza limiti’ o “illimitato” e condizioni valide ‘per sempre’ siano conformi alle norme del Codice del Consumo, ricordiamo come la stessa Autorità abbia recentemente sanzionato a seguito di segnalazioni di Altroconsumo:
Ryanair è stata multata nuovamente per 400.000 euro dall’Antitrust perché continua ad applicare un sovrapprezzo per chi paga i biglietti online con carta di credito. Anche Vueling aggiunge voci non dovute a chi paga con carta di credito. Le abbiamo nuovamente segnalate all’Antitrust.
e
TIM Dopo la nostra segnalazione, l’Antitrust ha deciso di condannare la Tim al pagamento di una sanzione di 90.000 euro. La pubblicità della Carta Vacanze (quella che ha come protagonista Marco Polo) è ingannevole.
Avanti cosi !
Mangostano: a volte ritornano
novembre 7, 2011 alle 5:27 PM | Pubblicato su CONSUMATORI, DIRITTO | 1 commentoTag: Altroconsumo, antitrust, mangostano, reiterata pratica commerciale scorretta, vendita piramidale, Xango
Come è possibile leggere qui nel Bollettino Antitrust n. 41 del 31 ottobre, da pag. 36 in poi l’Antitrust ha aperto un nuovo fascicolo nei confronti di Xango per la reiterazione della pratica commerciale relativa al succo al mangostano, già dichiarata a suo tempo scorretta.
Sulla vicenda del Mangostano trovate parecchio nel mio blog . Questa è una nuova puntata.
Mangostano, un succo ingannevole e piramidale: condannata la Xango
Maggio 18, 2011 alle 7:47 am | Pubblicato su CONSUMATORI, DIRITTO | 2 commentiTag: Altroconsumo, antitrust, mangostano, pratica commerciale scorretta, vendita piramidale, Xango
Vi ho tenuto aggiornati su tutti i passaggi del procedimento avviato dall’Antitrust nei confronti di Xango Italy a seguito della segnalazione di Altroconsumo del settembre scorso, in questi precedenti post potete leggere con maggiore dettaglio tutto il pregresso, ivi compresi i commenti, a volte accesi, di tutti coloro che liberamente non la pensavano (e forse ancora non la pensano) come me.
Mi scuso quindi se vi segnalo solo ora, con due giorni di ritardo, che l’Antitrust ha posto la parola fine su questa vicenda comminando una sanzione di 250.000 euro alla Xango Italy per pratiche commerciali scorrette, il provvedimento è leggibile qui nel bollettino n.17/2011 del 16/05/2011 da pag. 48 a pag. 70, incollo di seguito le conclusioni ma vi invito, se avete qualche minuto in più, a leggerlo tutto:
…. RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta in quanto, da un lato, idonea a generare confusione sulla reale natura, composizione e proprietà della bevanda pubblicizzata, della quale vengono vantate inesistenti proprietà salutistiche, e, dall’altro, il complesso sistema di commercializzazione e vendita del succo XanGo risulta connotarsi per il suo carattere piramidale in violazione degli articoli 20, 21, lettere b) e c), 23, lettere p) e s ), del Codice del Consumo;
DELIBERA
a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Xango Italy S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, lettere b) e c), 23, lettere p) e s ), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;
b) di irrogare alla società Xango Italy S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 250.000 € (duecentocinquantamila euro);
c) che il professionista comunichi all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a).
Insomma il succo è che il Mangostano, così come commercializzato dalla Xango, è ingannevole e piramidale …
Apple, Google, gli editori, la concorrenza, il digitale e i consumatori …
gennaio 21, 2011 alle 9:58 am | Pubblicato su CONSUMATORI, DIRITTO, INTERNET, PROPRIET INTELLETTUALE | 2 commentiTag: antitrust, Apple, è troppo facile fare gli amanti della concorrenza con il mercato degli altri, Diritti dei consumatori e concorrenza online, dove sta l'interesse dei consumatori ?, Editori belgi vs Apple, FIEG vs Google, Google
In questi anni di manovalanza nell’interesse dei consumatori una delle cose che ho imparato circa le questioni antitrust è – parafrasando un motto mooolto politically uncorrect – che risulta sempre molto, e forse troppo, facile fare gli amanti della concorrenza con il … “mercato” degli altri !
C’è allora che la stretta in prospettiva inevitabile dei finanziamenti pubblici all’editoria, l’inesorabile passaggio degli investimenti pubblicitari dal cartaceo al mondo online, così come la vendita stessa dei prodotti editoriali che dovrà necessariamente guardare sempre più a Internet e al digitale hanno fatto sì che gli editori tradizionali si siano riscoperti recentemente molto amanti delle regole della concorrenza, bene dunque un evoluzione utile e necessaria !
Le azioni di FIEG vs Google davanti all’Antitrust italiano e quella, di cui scrive ora Stefano, degli editori belgi vs Apple davanti all’Antitrust belga possono essere accomunate da questo trend e vedersi dunque entrambe sotto questa prospettiva.
Vi è tuttavia un’altra regola per me dirimente quando prendo in considerazione le questioni di concorrenza: valutare dove stia l’interesse dei consumatori finali. D’altra parte non è solo una mia deformazione professionale se è vero che, a partire da quando Mario Monti era Commissario alla Concorrenza, il trend di cercare di rendere sempre più vicine e comunicanti competition e consumers protection policy è stata una linea battuta con continuità in Europa ma anche in Italia. Ecco allora che, su questa base, giudico in maniera molto differente le azioni degli editori contro Google e Apple, nel secondo caso infatti l’interesse dell’utente e quello degli editori mi sembrano assolutamente coincidere, ci vedo una lesione della concorrenza e della net neutrality con detrimento per l’utente finale in termini di discriminazione sul prezzo e minore possibilità di scelta, Apple con iPad è dominante sul mercato dei tablet e sta abusando del suo dominio su un mercato a valle. Nel caso FIEG vs Google francamente non vedo invece questa comunanza di interessi tra editori e consumatori.
Per inciso, sulla conclusione dell’istruttoria su Google, avviata a seguito della segnalazione della FIEG, con la quale l’Antitrust ha accettato e reso obbligatori gli impegni presentati da Big G è stato già detto e scritto molto anche nei blog di chi segue queste materie … arrivando da buon ultimo non sto di nuovo a descrivere per esteso il provvedimento, per chi volesse farsi un’idea neutra gli impegni si trovano qui e il comunicato stampa dell’Autorità li descrive in sintesi adeguatamente, l’invito per chi avesse un pò più di tempo a disposizione è quello di leggersi comunque tutto il provvedimento, mi sembra utile ed istruttivo.
Io l’ho fatto e vi anticipo che il paragrafo cruciale, e che assolutamente, condivido è IMHO il 107:
107. Inoltre, ai fini della valutazione dell’idoneità degli impegni a rimuovere le preoccupazioni concorrenziali delineate nel provvedimento di avvio dell’istruttoria, non risulta pertinente l’osservazione degli intervenienti concernente il presunto sfruttamento da parte di Google dei contenuti editoriali di terzi attraverso il proprio motore di ricerca generale Google Web Search, senza il riconoscimento di un “equo compenso” agli editori nella forma di una compartecipazione ai ricavi pubblicitari derivanti dalle inserzioni su Google Web Search. Tale osservazione, infatti, si riferisce ad una condotta di Google diversa da quella che costituisce l’oggetto del presente procedimento. Quanto al fenomeno del deep linking, si rileva che, come evidenziato da Google, fornire collegamenti diretti a specifici contenuti online costituisce un’essenziale modalità di funzionamento dei motori di ricerca e dei servizi di aggregazione di news, in quanto garantisce agli utenti l’accesso diretto alle notizie di loro interesse individuate attraverso i suddetti servizi.
Certo è giusto ed opportuno che un soggetto come Google, ampiamente dominante in alcuni mercati, sia sottoposto a un controllo e ad una verifica minuziosa da parte dell’Antitrust dei suoi comportamenti, sarà sempre e più così nel futuro e ha fatto bene dunque Big G a collaborare prendendo i suddetti impegni, quelli circa Google News non mi sembrano particolarmente rilevanti o innovativi e d’altra parte ci vedevo veramente poco rispetto a possibili lesioni, mentre quelli relativi ad AdSense che introducono maggiore trasparenza sono assoltamente doverosi nei confronti degli Editori.
Resta invece che il c.d. “equo compenso” al quale puntavano e puntano gli editori rimane assolutamente esogeno rispetto all’applicazione delle regole della concorrenza. Due cose, a mio avviso, dovrebbero tenere a mente gli editori in questa loro apprezzabile conversione, in età matura, che li porta ad essere diventati amanti della concorrenza: se cercheranno nel mondo digitale nuove forme e nuovi modi per ottenere quelle posizioni di rendita che stanno perdendo nel mercato pre-digitale avranno i consumatori contro e, soprattutto, come scrivevo più ampiamente qui Online non è proteggendo che si compete ma gareggiando nel trasferire valore agli utenti
PS: circa il contentino della segnalazione al Parlamento ottenuta dagli editori presso l’Antitrust a margine del procedimento FIEG vs Google, mi limito a dire per ora solo una cosa: è vero che si deve ragionare sull’adeguamento del diritto d’autore per quanto concerne il mondo Internet, occorre infatti che siano riconosciute più ampiamente le libere utilizzazioni e i diritti degli utenti… ma ci torneremo su
Mangostano: l’Antitrust emana provvedimento cautelare contro Xango che ricorre al TAR
gennaio 3, 2011 alle 3:51 PM | Pubblicato su CONSUMATORI, DIRITTO | 7 commentiTag: Altroconsumo, antitrust, mangostano, pratica commerciale scorretta, vendita piramidale, Xango
Ecco da Altroconsumo alcuni aggiornamenti sulla procedura avviata dall’Antitrust contro Xango per il Mangostano:
L’Antitrust si attiva contro il MangostanoL’Agcm ha dato seguito alla nostra segnalazione. L’Antitrust ha emanato un provvedimento cautelare nei confronti delle società XanGo, distributrice del succo a base di mangostano, per pratica commerciale scorretta: ovvero la bevanda al mangostano non può fare miracoli.
La nostra segnalazione
Xango è una bevanda a base di mangostano, frutto tropicale presentato molto spesso dai suoi rivenditori come un toccasana per prevenire e curare tantissime malattie, dall’asma, al Parkinson. Ma non fa miracoli, se non quello di pesare molto sul portafoglio di chi la acquista. Per questo abbiamo segnalato la cosa all’Antitrust.Si muove il Garante
Ora l’Antitrust, dopo aver avviato un procedimento per pratiche commerciali scorrette, ha intimato a Xango Italy di:
a) sospendere ogni attività diretta al reclutamento e registrazione di nuovi incaricati, si tratta infatti, per quanto riscontrato dall’Autorità, di un sistema di vendita “piramidale” potenzialmente lesivo;
b) provvedere ad inserire sul sito web della società, o a rendere comunque accessibile, la documentazione che gli incaricati devono utilizzare per la loro attività promozionale del succo di frutta denominato XanGo Juice, priva di alcun riferimento alle proprietà salutistiche del prodotto, comunicando a tutti gli incaricati l’obbligo di utilizzare esclusivamente tale materiale;
c) comunicare all’Autorità l’avvenuta esecuzione del provvedimento di sospensione e le relative modalità entro dieci giorni.Provvedimenti d’urgenza
Secondo il Garante sono emersi elementi tali da avvalorare la necessità di agire con particolare urgenza al fine di impedire, in attesa della decisione finale, che il sistema di vendita piramidale coinvolga un numero ancora crescente di consumatori in qualità di incaricati e che alcune modalità promozionali possano contiunuare ad indurre gravemente in errore circa le proprietà salutistiche del prodotto.
In caso di inottemperanza alla decisione dell’Antitrust l’azienda sarà passibile di una sanzione da 10.000 a 150.000 Euro.La Xango Italy, tuttavia, ha presentato ricorso al Tar contro il provvedimento di sospensione da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Il provvedimento dell’Antitrust è leggibile qui sul bolletino n. 49 del 2010, pubblicato il 3 gennaio 2011, a pagina 211. Questo blog continuerà a tenervi aggiornati sugli esiti del procedimento di merito dell’Autorità e su quello del TAR.
La Commissione europea apre un’investigazione antitrust su Google
novembre 30, 2010 alle 8:05 PM | Pubblicato su CONSUMATORI, DIRITTO, INTERNET | 3 commentiTag: antitrust, Google, Google e Commissione europea, Investigazione antitrust su Google
Si tratta solo dell’apertura di un’indagine ma la notizia è di estremo rilievo e penso che ne parleremo ancora molto nel prossimo futuro, di seguito maggiori dettagli:
Antitrust: Commission probes allegations of antitrust violations by Google
The European Commission has decided to open an antitrust investigation into allegations that Google Inc. has abused a dominant position in online search, in violation of European Union rules (Article 102 TFEU). The opening of formal proceedings follows complaints by search service providers about unfavourable treatment of their services in Google’s unpaid and sponsored search results coupled with an alleged preferential placement of Google’s own services. This initiation of proceedings does not imply that the Commission has proof of any infringements. It only signifies that the Commission will conduct an in-depth investigation of the case as a matter of priority.
Google’s internet search engine provides for two types of results when people are searching for information. These are unpaid search results, which are sometimes also referred to as “natural”, “organic” or “algorithmic” search results, and third party advertisements shown at the top and at the right hand side of Google’s search results page (so-called paid search results or sponsored links).
The Commission will investigate whether Google has abused a dominant market position in online search by allegedly lowering the ranking of unpaid search results of competing services which are specialised in providing users with specific online content such as price comparisons (so-called vertical search services) and by according preferential placement to the results of its own vertical search services in order to shut out competing services. The Commission will also look into allegations that Google lowered the ‘Quality Score’ for sponsored links of competing vertical search services. The Quality Score is one of the factors that determine the price paid to Google by advertisers.1
The Commission’s probe will additionally focus on allegations that Google imposes exclusivity obligations on advertising partners, preventing them from placing certain types of competing ads on their web sites, as well as on computer and software vendors, with the aim of shutting out competing search tools. Finally, it will investigate suspected restrictions on the portability of online advertising campaign data to competing online advertising platforms2.
La posizione ufficiale di Google sulla questione è per ora la seguente:
“Sin da quando l’azienda è stata creata, ci siamo impegnati per fare la cosa giusta per i nostri utenti e per il nostro settore: abbiamo fatto in modo che la pubblicità fosse sempre chiaramente indicata come tale, abbiamo fatto in modo che gli utenti possano trasferire i propri dati in modo semplice quando decidono di passare ad altri servizi e abbiamo investito pesantemente in progetti open source. Tuttavia, ci sarà sempre spazio di miglioramento e quindi lavoreremo con la Commissione per affrontare le loro preoccupazioni.”
Ulteriori approfondiomenti si trovano in post pubblicato nello European Public Policy Blog di Google
Passo e chiudo per il momento …
Mangostano: l’Antitrust avvia una procedura per pratiche commerciali scorrette
novembre 25, 2010 alle 6:08 PM | Pubblicato su CONSUMATORI, DIRITTO | 32 commentiTag: Altroconsumo, antitrust, mangostano, pratiche commerciali scorrette, Xango
Come annuncia oggi Altroconsumo:
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato avvia una procedura contro Xango, bevanda al succo di mangostano che non può fare miracoli.
Ora spero che distributori, incaricati e “amici” di Xango e del Mangostano non mi intasino di nuovo il blog, come avevano fatto per il precedente post, con commenti in buona parte offensivi, addirittura con strane commistioni presentandosi attraverso lo stesso indirizzo email prima con una personalità e poi con un’altra ! Come ho già detto precedentemente capita spesso nella vita di avere punti di vista differenti, l’importante è mantenere il rispetto reciproco e la correttezza.
L’Autorità ha avviato dunque il procedimento e deciderà sentendo anche l’azienda interessata, ovviamente quando ci sarà un esito definitivo questo blog lo riporterà. Per adesso saluti e baci e non costringetemi a chiudere di nuovo i commenti, please
Aih aih aih Easy-Download sanzionato … e ora che aspettano a pubblicare la decisione sul sito ?!
novembre 17, 2010 alle 5:43 PM | Pubblicato su CONSUMATORI, DIRITTO, INTERNET | Lascia un commentoTag: antitrust, Easy-download, pratiche commerciali scorrette, pubblicazione della decisione sul sito, sanzione
Eravamo stati tra i primi a segnalare tutto all’Antitrust, che aveva provveduto ad aprire un procedimento contro il sito Easy-download, sito per scaricare programmi, che in realtà faceva scattare un abbonamento: ora è arrivata finalmente la sanzione (piuttosto salata) per pratica commerciale scorretta: ben 960.000 euro. Segue qui
segnalazioni pervenute all’Autorità in pochi mesi e delle numerosissime
richieste di intervento che continuano a pervenire in merito alla pratica
commerciale di cui al punto II, sub b), si rende necessario disporre la
pubblicazione di un estratto della delibera a cura e spese del professionista,
ai sensi dell’art. 27, comma 8, del Codice del Consumo, al fine di impedire
che detta pratica commerciale continui a produrre i propri effetti. La
pubblicazione per estratto della delibera, in considerazione dei mezzi
informatici utilizzati per la realizzazione delle condotte e della durata delle
stesse, dovrà avvenire sul sito del professionista per trenta giorni consecutivi
dall’avvenuta notificazione del presente provvedimento, sia nella home page
del sito www.easy-download.info , sia nella pagina di registrazione
Ora, se vi fate un giro sul sito potete notare che non hanno ancora pubblicato alcun estratto del provvedimento, che aspettano ? Auspicherei una ulteriore sanzione per ogni giorno di ritardo …
Nuova sanzione Antitrust per servizi a valore aggiunto su segnalazione di Altroconsumo
giugno 2, 2010 alle 1:30 am | Pubblicato su CONSUMATORI, DIRITTO, INTERNET, TELECOMUNICAZIONI | 2 commentiTag: Altroconsumo, antitrust, dindo, giocagratis, loghi e suonerie, Neomobile, pubblicità ingannevole, telecom, Tre, Vodafone, Wind
Pubblicità ingannevoli per servizi a valore aggiunto sui siti www.dindo.it e www.giocagratis.net, sanzioni per un totale di 275.000 euro, 85.000 euro a Neomobile, 65.000 a Telecom, 55.000 a Vodafone, 40.000 a Wind e 30.000 a Tre.
Maggiori info su Altroconsumo:
Siti per ragazzi infarciti di sottoscrizioni a pagamento camuffate da concorsi a premi accattivanti o improbabili vincite fortunate. Si tratta di messaggi pubblicitari ingannevoli, aggravati dal fatto che compaiono proprio su quei siti destinati ai minori. A dirlo è finalmente anche l’Autorità Garante che, sulla base delle nostre segnalazioni, ha comminato sanzioni per circa 275.000 euro.
Hai vinto: anzi no
Ne avevamo parlato sul numero di novembre di Hi_Test, al quale era seguita una raffica di nostre segnalazioni al Garante della concorrenza e del mercato. Analizzando alcuni tra i siti di giochi e svago destinati a bambini e ragazzi, ci eravamo imbattuti in numerosissimi banner e messaggi dalla dubbia natura promozionale: in apparenza concorsi e vincite fortunate, nella realtà messaggi con il solo scopo di raccogliere adesioni per servizi a sovrapprezzo (come abbonamenti a suonerie per cellulari). Anche l’Autorità ha ora riconosciuto questi messaggi pubblicitari come fuorvianti e ingannevoli, tanto più perché destinati ad attrarre gli adolescenti, particolarmente sensibili a tale tipologia di promozioni.Multe per quasi 300.000 euro
Oltre al divieto di ulteriore diffusione dei messaggi, l’Antitrust ha comminato sanzioni amministrative per un totale di circa 275.000 euro. Tra i multati, i gestori dei siti http://www.dindo.it e http://www.giocagratis.net, ma soprattutto quasi tutti gli operatori di telefonia mobile in qualità di corresponsabili della pratica commerciale scorretta. Nello specifico 85.000 euro a Neomobile, 65.000 a Telecom, 55.000 a Vodafone, 40.000 a Wind e 30.000 a Tre; da notare però che tutti hanno avuto 10.000 euro in più di sanzione perché considerati dal Garante recidivi: l’Agcm, infatti, li aveva già sanzionati in passato per queste stesse cose (anche allora grazie a una nostra segnalazione).
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