La notte della Rete

luglio 5, 2011 alle 10:42 am | Pubblicato su CONSUMATORI, DIRITTO, INTERNET, PROPRIET INTELLETTUALE | Lascia un commento
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Questo blog trasmette in diretta a partire dalle 17,30 il videostreaming de “La notte della Rete”
Chiediamo all’AGCOM una moratoria sulla delibera in materia di diritto d’autore in Rete perchè, se approvata nella forma in cui è stata messa in consultazione, rischierà di divenire molto pericolosa per la libertà d’espressione.

 


Online video chat by Ustream

Riproduci anche tu sul tuo blog l’evento. Basta embeddare il seguente blocco di codice:

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Nell’attesa, per maggiori informazioni sulla discussa e discutibilissima proposta AGCOM, puoi leggere di seguito i dieci post che ho dedicato alla questione:

AGCOM e diritto d’autore in Rete: un notice and take down all’amatriciana (puntata n. 1) 

AGCOM e diritto d’autore in Rete: una procedura sproporzionata e carente di analisi di impatto economico (puntata n. 2) 

AGCOM e diritto d’autore in Rete: L’Autorità non può sostituirsi al Giudice Penale (puntata n. 3)

AGCOM e diritto d’autore in Rete: in attesa di oscurare i siti l’Autorità comincia a tacitare i Commissari non allineati? (puntata n. 4)

AGCOM e diritto d’autore in Rete: i “presunti” poteri sanzionatori dell’Autorità in materia di copyright (puntata n. 5)

AGCOM e diritto d’autore in Rete: Palese incostituzionalità del procedimento di inibizione (puntata n. 6)

AGCOM e diritto d’autore in Rete: appuntamento alla Camera il 14 giugno (puntata n. 7)

AGCOM e diritto d’autore in Rete: uno sguardo alle proposte del TACD sarebbe gradito (puntata n. 8)

AGCOM e diritto d’autore in Rete: su, svegliati e reagisci Italia altrimenti il 6 luglio cala la censura ! (puntata n. 9)

AGCOM e diritto d’autore in Rete: stiamo tutelando l’interesse generale e aiuteremo l’Autorità a fare bene il proprio mestiere, bene avanti così (puntata n. 10)

Agcom e diritto d’autore in Rete: consultazione pubblica, risposte segretate. L’Autorità si fermi !

luglio 4, 2011 alle 1:29 PM | Pubblicato su CONSUMATORI, DIRITTO, INTERNET, PROPRIET INTELLETTUALE | 4 commenti
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Si è ormai detto tutto della proposta AGCOM che prevede un procedimento sommario in materia di diritto d’autore in Rete e dei motivi per i quali, se approvata nella forma in cui è stata messa in consultazione, rischierà di divenire molto pericolosa per la libertà d’espressione.

Una cosa però non è stata adeguatamente sottolineata o, forse, è semplicemente sfuggita ai vari commentatori. Potreste forse considerarla un’inezia, una pedanteria formale rispetto alle altre lesioni e ai gravi rischi sostanziali ai quali andiamo incontro, ma la forma è sostanza, in particolar modo per una Autorità Indipendente che voglia ancora fregiarsi di tale prerogativa.

Per quale motivo non sono ancora state pubblicate sul sito web dell’AGCOM le risposte e le osservazioni ricevute dai vari stakeholders sulla consultazione avviata con delibera 668/10/CONS ? Perchè? Qual’è il motivo di questa grave mancanza di trasparenza ?

L’Autorità non riteneva rilevante fare consocere all’opinione pubblica su quali basi, sulla base di quali sollecitazioni e commenti, ha deciso in fretta e furia – differentemente da quanto precedentemente programmato – di passare allo step successivo in piena estate mettendo all’ordine del giorno del Consiglio del 6 luglio l’approvazione di un articolato che, peraltro, il Presidente Calabrò nell’incontro di venerdì 24 giugno con la delegazione di Altroconsumo, Adiconsum, Assoprovider, Agorà Digitale, aveva riferito a Fulvio Sarzana, Luca Nicotra, Marco Scialdone , Giovanbattista Frontera e al sottoscritto sarebbe stato definitivo, senza alcuna ulteriore consultazione?

Poco importa se poi successivamente l’AGCOM, sempre più sotto pressione da parte dell’opinione pubblica, abbia fatto sapere che anche l’articolato che verrà portato al voto nel Consiglio del 6 luglio sarà poi messo di nuovo in consultazione, probabilmente per un periodo brevissimo peraltro …

La forma è sostanza per una Autorità Indipendente di Garanzia, cosa c’era scritto nelle osservazioni ricevute dai vari soggetti ed associazioni che hanno risposto alla consultazione? hanno tutte chiesto univocamente un’accelerazione del procedimento ? Sicuramente non lo hanno fatto  Adiconsum, Agorà Digitale, Altroconsumo, Assonet, Assoprovider e Studio Legale Sarzana e Associati che, come è possibile leggere qui hanno sin da allora chiesto al contrario con forza una moratoria, ma dubito che possano averlo fatto molti altri soggetti.

Allora perchè questa accelerazione? Perchè l’Autorità non pubblica le risposte alla consultazione ? Forse proprio perchè nessuno ha chiesto tale accelerazione rispondendo alla consultazione pubblica ? Se qualcuno formalmente l’ha chiesta, chi è stato ? Troppe domande inevase e, soprattutto, se una consultazione è pubblica non si vede per quale motivo le risposte debbano essere segretate e non siano invece ancora state rese disponibili con la più adeguata trasparenza sul sito dell’Autorità, La forma è sostanza per una Autorità Indipendente di Garanzia …

A questo punto, e a maggior ragione, chiediamo che dopodomani al Consiglio del 6 luglio non venga approvato alcun articolato, chiediamo una moratoria per le ragioni sostanziali esposte in questi mesi e, inoltre, anche perchè l’Autorità non ha reso evidente e trasparente a tutti gli stakeholders e all’opinione pubblica quali motivi, sulla base dell’analisi delle risposte ricevute nell’ambito della consultazione che aveva sollecitato, l’hanno spinta a questa repentina accelerazione.

Dopodomani anche per un aspetto formale, e la forma è sostanza per una Autorità che vuole ancora ritenersi Indipendente, non potrà essere approvato alcun articolato, non è infatti possibile passare allo step successivo dell’approvazione di un articolato senza aver dato precisa contezza, con evidenza pubblica, dell’espletamento dei necessari passaggi precedenti.

Frattanto la protesta sta montando in Internet, anche politici di primo piano, come il Presidente della Camera Fini e il Segretario del Partito Democratico Bersani si sono finalmente espressi molto criticamente mentre si stanno apprestando gli ultimi preparativi per la Notte della Rete in programma domani dalle 17,30 in poi a Roma e in diretta videostreaming, che promette di rivelarsi uno degli eventi più importanti degli ultimi anni per quanto concerne la libertà d’espressione In Internet.

Ci sarò in rappresentanza di Altroconsumo e sarò in buona compagnia a quanto pare, di seguito l’elenco di quanti hanno già confermato la loro presenza:

 

Olivero Beha, Rita Bernardini, Emma Bonino, Pippo Civati, Nicola D’Angelo, Juan Carlos de Martin, Tana de Zulueta, Antonio Di Pietro, Dario Fo, Giovanbattista Frontera, Alessandro Gilioli, Peter Gomez, Beppe Giulietti, Fabio Granata, Margherita Hack, Carlo Infante, Giulia Innocenzi, Ignazio Marino, Gianfranco Mascia, Gennario Migliore, Roberto Natale, Luca Nicotra, Leoluca Orlando, Flavia Perina, Marco Perduca, Marco Pierani, il Piotta, Donatella Poretti, Enzo Raisi, Franca Rame, Fulvio Sarzana, Marco Scialdone, Guido Scorza, Mauro Vergari, Carlo Verna, Vincenzo Vita, Vittorio Zambardino.

Per Maggiori info e aggiornamenti su La Notte della Rete qui

Per saperne di più sulla proposta AGCOM in materia di diritto d’autore in Rete, di seguito i dieci post che ho dedicato alla questione:

AGCOM e diritto d’autore in Rete: un notice and take down all’amatriciana (puntata n. 1) 

AGCOM e diritto d’autore in Rete: una procedura sproporzionata e carente di analisi di impatto economico (puntata n. 2) 

AGCOM e diritto d’autore in Rete: L’Autorità non può sostituirsi al Giudice Penale (puntata n. 3)

AGCOM e diritto d’autore in Rete: in attesa di oscurare i siti l’Autorità comincia a tacitare i Commissari non allineati? (puntata n. 4)

AGCOM e diritto d’autore in Rete: i “presunti” poteri sanzionatori dell’Autorità in materia di copyright (puntata n. 5)

AGCOM e diritto d’autore in Rete: Palese incostituzionalità del procedimento di inibizione (puntata n. 6)

AGCOM e diritto d’autore in Rete: appuntamento alla Camera il 14 giugno (puntata n. 7)

AGCOM e diritto d’autore in Rete: uno sguardo alle proposte del TACD sarebbe gradito (puntata n. 8)

AGCOM e diritto d’autore in Rete: su, svegliati e reagisci Italia altrimenti il 6 luglio cala la censura ! (puntata n. 9)

AGCOM e diritto d’autore in Rete: stiamo tutelando l’interesse generale e aiuteremo l’Autorità a fare bene il proprio mestiere, bene avanti così (puntata n. 10)

AGCOM e diritto d’autore in Rete: stiamo tutelando l’interesse generale e aiuteremo l’Autorità a fare bene il proprio mestiere, bene avanti così (puntata n. 10)

giugno 30, 2011 alle 10:17 am | Pubblicato su CONSUMATORI, DIRITTO, INTERNET, PROPRIET INTELLETTUALE | 9 commenti
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Prima di passare all’argomento dell’ultimo dei dieci post che mi sono impegnato a scrivere per spiegare meglio i motivi per i quali, se approvata nella forma in cui è stata messa in consultazione, la Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che prevede un procedimento sommario rischierà di divenire molto pericolosa per la libertà d’espressione in Rete, voglio dire con molta fermezza che ritengo assolutamente deprecabile, senza alcuna distinzione, sia l’operato di chi nei giorni scorsi ha buttato giù il sito dell’Autorità www.agcom.it sia di chi ha invece abbattuto www.sitononraggiungibile.it spero proprio che i lettori di questo blog siano d’accordo con me. Ora entrambi i siti sono di nuovo online e questa è una buona notizia.

L’AGCOM pare invece essere caduta nella confusione più totale se il Commissario Mannoni alla domanda di Daniele Lepido: Il 6 luglio attuerete la delibera sul copyright oppure la rimetterete in consultazione pubblica? così risponde:

Circa la consultazione pubblica, questa non è un’opzione ma è una necessità perché l’autorità prima di adottare un regolamento con un articolato lo sottopone sempre a una consultazione della durata di 15 giorni. Quella che si è svolta finora è una consultazione su linee-guida, non su un testo con articoli puntuali. Quindi nessun blitz, ma come sempre rispetto scrupoloso delle procedure  

Peccato che il Presidente Calabrò solo venerdì scorso, sollecitato proprio su questo da Fulvio Sarzana, Luca Nicotra, Marco Scialdone , Giovanbattista Frontera e dal sottoscritto, a differenza di quanto espostoci dai funzionari nella precdente audizione, ci aveva detto che le consultazioni erano da ritenersi concluse e che l’AGCOM avrebbe quindi in tempi rapidi deciso. Per carità, bene, molto bene, anzi benissimo, cominciano evidentemente a scricchiolare quelle certezze che volevano apparire granitiche ma che tali probabilmente non erano …

Altro segnale di confusione è quello riportato in questo post del sempre puntuale Guido Scorza: il Commissario Martuscello oltre a continuare a sostenere la tesi assurda secondo la quale la delibera non sarebbe contraria agli interessi dei consumatori, da me già qui ampiamente confutata, avrebbe dichiarato che l’Autorità non ha mai inteso far durare il procedimento 5 giorni ma avrebbe, semmai, pensato a 150 mentre ora starebbe ridimensionando tale termine, lasciandolo comunque di molto superiore ai cinque giorni !!! …. bene, molto bene, delle due l’una: o il Commissario non si è neanche preso la briga di leggere il testo messo in consultazione dall’Autorità, che a pagina 15 recita come segue “L’Autorità, ricevuta la richiesta circostanziata di cui sopra, effettua una breve verifica in contraddittorio con le parti (titolare del diritto, gestore del sito, soggetto che ha effettuato la contro notifica) da concludere entro cinque giorni, o molto più semplicemente si stanno rimangiando tutto pian pianino, un pezzo alla volta

Ora, cari amici, io ve lo voglio dire forte e chiaro: stiamo avendo la meglio e stiamo avendo la meglio perchè sosteniamo le ragioni del diritto e della democrazia, siamo dalla parte giusta semplicemente perchè non siamo di parte, ma dalla parte dell’interesse generale e, proprio grazie alla Rete che vorrebbero imbavagliare, siamo sempre di più e otterremo il risultato.

Eh sì … l’interesse generale, quello che dovrebbe permeare tutto l’operato delle Istituzioni e dell’AGCOM, quale Autorità di garanzia in primis, un concetto che invece sembra indigesto al Commissario AGCOM Mannoni che, sempre in merito alla molto discussa e soprattutto discutibile Delibera sul diritto d’autore in Rete, così si è espresso ieri nell’intervista di cui sopra:

La dialettica tra interessi, visioni, lobbies è il sale della democrazia e la sostanza della regolazione. Non ci sono buoni e cattivi: solo ragioni prevalenti. Nel caso del copyright hanno ragioni da vendere tutti gli operatori dell’industria …

Faccio il lobbista nell’interesse dei consumatori da quasi dieci anni e quindi non mi scandalizza affatto che si parli in questi termini delle attività di lobbying che ritengo assolutamente legittime, anzi andrebbero regolamentate anche in Italia come lo sono già in altri Paesi anche al fine di distinguerle nettamente da attività invece illecite che non possono essere ad esse accomunate. Detto questo la dialettica tra interessi, visioni, lobbies è sicuramente importante anche se non può dirsi, in un sistema di democrazia rappresentativa come il nostro, il sale della democrazia, il sale della democrazia sta ancora in Parlamento dove dovrebbe infatti tornare anche il dibattito sul diritto d’autore in Rete ma, soprattutto,  la dialettica tra interessi, visioni, lobbies non può costituire la sostanza della regolazione. 

AGCOM, come ogni altro Regolatore deve certo ascoltare le varie parti, i differenti stakeholders come si suol dire, ma alla fine deve applicare la legge interpretandola nell’interesse generale del Paese, non ci sono quindi interessi “particulari” – per dirla alla Guicciardi – che possono dirsi prevalenti, se questi non si sposano con l’interesse generale e, nel caso dell’attuale dibattito sul tema del copyright in Rete, caro Commissario Mannoni  le pretese della lobby dei right owners, benchè legittime, non solo non coincidono con l’interesse generale in quanto assecondarle significherebbe dover calpestare altri diritti pariordinati o, a mio avviso, sovraordinati, come la libertà d’espressione, il giusto processo etc etc ma, nel medio termine si riveleranno anche controproducenti rispetto agli interessi stessi dei loro rappresentati.

Nel post di soli cinque giorni fa dicevo che occorreva una grande mobilitazione, ebbene questa c’è stata, nel suo piccolo il gruppo su Facebook  Svegliati e reagisci Italia altrimenti il 6 luglio cala la censura !  che avevo aperto allora proprio in quest’ottica ha già più di 1300 membri, in Rete le iniziative di supporto sono innumerevoli e ce ne sono altre importanti in cantiere, abbiamo adesso altri 5 giorni, lotteremo fino all’ultimo ma abbiamo ora la consapevolezza che ce la possiamo fare.

Ricordatevi, stiamo aiutando l’Autorità a fare bene il proprio mestiere: nell’interesse generale !

Per approfondire e saperne di più, di seguito riporto le precedenti 9 puntate sul tema:

AGCOM e diritto d’autore in Rete: un notice and take down all’amatriciana (puntata n. 1) 

AGCOM e diritto d’autore in Rete: una procedura sproporzionata e carente di analisi di impatto economico (puntata n. 2) 

AGCOM e diritto d’autore in Rete: L’Autorità non può sostituirsi al Giudice Penale (puntata n. 3)

AGCOM e diritto d’autore in Rete: in attesa di oscurare i siti l’Autorità comincia a tacitare i Commissari non allineati? (puntata n. 4)

AGCOM e diritto d’autore in Rete: i “presunti” poteri sanzionatori dell’Autorità in materia di copyright (puntata n. 5)

AGCOM e diritto d’autore in Rete: Palese incostituzionalità del procedimento di inibizione (puntata n. 6)

AGCOM e diritto d’autore in Rete: appuntamento alla Camera il 14 giugno (puntata n. 7)

AGCOM e diritto d’autore in Rete: uno sguardo alle proposte del TACD sarebbe gradito (puntata n. 8)

AGCOM e diritto d’autore in Rete: su, svegliati e reagisci Italia altrimenti il 6 luglio cala la censura ! (puntata n. 9)

AGCOM e diritto d’autore in Rete: su, svegliati e reagisci Italia altrimenti il 6 luglio cala la censura ! (puntata n. 9)

giugno 25, 2011 alle 7:31 PM | Pubblicato su CONSUMATORI, DIRITTO, INTERNET, PROPRIET INTELLETTUALE | 12 commenti
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Ieri con Fulvio Sarzana, Luca Nicotra, Marco Scialdone e Giovanbattista Frontera abbiamo incontrato il Presidente dell’AGCOM Corrado Calabrò. Lo stato d’animo con il quale ci siamo recati all’incontro è stato ben descritto qui da Luca Nicotra

 … tra poche ore incontreremo Corrado Calabrò, Presidente dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in un incontro congiunto delle associazioni promotrici dell’iniziativa sitononraggiungibile.it. … Con quale prospettive andiamo a questo incontro con Calabrò? È bene essere chiari. Abbiamo ormai la certezza che c’è la ferma volontà del consiglio dell’Autorità di portare fino in fondo il procedimento e che addirittura esiste il concreto rischio che il testo definitivo veda inasprirsi il meccanismo di censura previsto. Un incubo insomma …

Ed è andata proprio così, come riporta qui Fulvio Sarzana:

Nessuna concessione.  Nessun ripensamento. E’ questa la strada che l’AGCOM ha intrapreso nell’approvazione della Delibera sul diritto d’autore nella rete internet. La posizione dell’Autorità è stata spiegata oggi 24 giugno dal Presidente Corrado Calabrò in un incontro con  i rappresentanti della cd Società Civile che da subito  avevano assunto una posizione critica sugli aspetti della Delibera AGCOM ritenuti più  sensibili alla violazione di diritti costituzionali dei cittadini in rete.

La Delibera AGCOM, nella parte in cui prevede l’inibizione e la rimozione dei contenuti  è stata fortemente  stigmatizzata dalle  Organizzazioni di Consumatori, delle imprese dei diritti dei cittadini “digitali”  e che hanno intrapreso l’iniziativa  informativa e di mobilitazione www.sitononraggiungibile.it e che hanno provato ad esporre le ragioni dei cittadini on line  … Il Presidente Calabrò ha ritenuto di chiarire che la regolamentazione proposta dall’AGCOM, nelle forme conosciute è diventata improcrastinabile e che nei prossimi giorni ne verrà rilasciata ( ed approvata) la versione definitiva.

Prepariamoci dunque ad avere una Regolamentazione Amministrativa “di frontiera” come l’ha chiamata il Presidente Calabrò laddove la parola “frontiera” significherà per la prima volta in Europa la possibilità di inibire a cittadini italiani l’accesso a risorse web collocate fuori dal nostro Paese nonché la rimozione selettiva dei contenuti dei siti web anche privati presenti in Italia.

L’Italia avrà così il primato europeo della censura.

Marco Scialdone aggiunge giustamente:

Come prevedibile l’incontro si è rivelato totalmente inutile nel merito, ma assai utile per rafforzare il convincimento di aver intrapreso una battaglia giusta in punto di fatto e di diritto. Calabrò ha ammesso che l’Autorità si sta muovendo su un terrreno di frontiera, che non esistono equivalenti in ambito internazionale (l’Hadopi francese, ad esempio, ha un diverso impianto normativo alle spalle) e che l’Autorità non ha idea di quale sarà l’impatto quantitativo di questa delibera rispetto alla propria attività.

Tutte ragioni sufficienti per aderire alla richiesta di moratoria da noi avanzata tempo fa. Invece, come se nulla fosse, l’Autorità andrà avanti e, come chiarito da Calabrò, entro breve (probabilmente nelle prossime due o tre settimane) adotterà il provvedimento definitivo.

Appare, allora, a tutti evidente che qui non siamo più ad un livello tecnico-giuridico, ma squisitamente politico. Quando un’Autorità indipendente va avanti a prescindere e ben oltre quanto gli avrebbe imposto l’articolo 32 bis del D.lgs 177/2005 introdotto dal c.d. Decreto Romani, recuperando finanche una norma di 10 anni prima, l’articolo 182 bis lda (norma che, per inciso, nessuno ha mai interpretato come oggi l’autorità pretenderebbe di fare), per giustificare una propria traballante competenza in materia, quando succede tutto questo viene da chiedersi in chi o in che cosa in questo Paese si possa ormai confidare

Ora, la Delibera verrà approvata molto probabilmente  il 6 luglio, questi sono i loro piani, per parte nostra abbiamo sviluppato tutte le argomentazioni possibili sul piano giuridico, economico e sociale per contrastarla o, perlomeno, per cercare di attutirne gli aspetti più deleteri, tutto questo non è servito a nulla ? Forse … in realtà, e questo ci è apparso chiaro solo all’esito dell’incontro di ieri, non c’è alcuna argomentazione che avrebbe potuto scalfire questo must imposto all’Autorità e dal quale l’Autorità non si è voluta sottrarre, si trattava di un film già scritto altrove e il cui esito non è certo a lieto fine per l’interesse generale di questo povero Paese che perde a passo sempre più accelerato la sua credibilità in termini democratici. Leggete questo ultimo lungo post di Luca Nicotra, concordo … non avevamo capito bene che partita stavamo giocando e quali interessi stavamo cercando di contrastare …

Detto questo, abbiamo ancora 10 giorni, potremo dire di aver fatto la nostra parte solo se lotteremo fino all’ultimo, occorre una grossa mobilitazione, allora supportate l’iniziativa di Agorà Digitale  nel mio piccolo, per cercare di allargare la discussione ho appena aperto questo gruppo su Facebook  Svegliati e reagisci Italia altrimenti il 6 luglio cala la censura !  ogni altra idea è molto ben accetta …

Dopo il 6 luglio certo non ci daremo per vinti, andremo al TAR e chiederemo una procedura di infrazione alla Commissione europea ma possiamo ancora impedire che tutto questo avvenga: Svegliati Italia !

 Di seguito il link agli altri 8 post dedicati a spiegare meglio i motivi per i quali, se approvata nella forma in cui è stata messa in consultazione, la Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che prevede un procedimento sommario rischierà di divenire molto pericolosa per la libertà d’espressione in Rete:

d’autore in Rete:

AGCOM e diritto d’autore in Rete: un notice and take down all’amatriciana (puntata n. 1) 

AGCOM e diritto d’autore in Rete: una procedura sproporzionata e carente di analisi di impatto economico (puntata n. 2) 

AGCOM e diritto d’autore in Rete: L’Autorità non può sostituirsi al Giudice Penale (puntata n. 3)

AGCOM e diritto d’autore in Rete: in attesa di oscurare i siti l’Autorità comincia a tacitare i Commissari non allineati? (puntata n. 4)

AGCOM e diritto d’autore in Rete: i “presunti” poteri sanzionatori dell’Autorità in materia di copyright (puntata n. 5)

AGCOM e diritto d’autore in Rete: Palese incostituzionalità del procedimento di inibizione (puntata n. 6)

AGCOM e diritto d’autore in Rete: appuntamento alla Camera il 14 giugno (puntata n. 7)

AGCOM e diritto d’autore in Rete: uno sguardo alle proposte del TACD sarebbe gradito (puntata n. 8)

AGCOM e diritto d’autore in Rete: uno sguardo alle proposte del TACD sarebbe gradito (puntata n. 8)

giugno 23, 2011 alle 12:29 am | Pubblicato su CONSUMATORI, DIRITTO, INTERNET, PROPRIET INTELLETTUALE | 6 commenti
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Dopo le ultime intense vicende relative alla presentazione del Libro bianco su diritto d’autore e diritti fondamentali nella rete Internet e alle successive dichiarazioni polemiche dei Commissari Mannoni e Martusciello, riprendo il sequel dei dieci post che ho promesso di dedicare a spiegare meglio i motivi per i quali, se approvata nella forma in cui è stata messa in consultazione, la Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che prevede un procedimento sommario rischierà di divenire molto pericolosa per la libertà d’espressione in Rete.

Questa ottava puntata è dedicata alla Risoluzione del TACD – Trans Atlantic Consumer Dialogue – su concorrenza e copyright rilasciata ieri, in occasione del TACD Annual Meeting a Bruxelles.

Il TACD è un forum di associazioni di consumatori europee e statunitensi che sviluppa e concorda raccomandazioni congiunte nei confronti dell’amministrazione statunitense e di quelle europee al fine di promuovere in Europa e negli Stati uniti gli interessi dei consumatori. Bene, ieri abbiamo presentato e discusso con funzionari della Commissione europea e dell’Amministrazione americana questa Risoluzione  

Penso che uno sguardo al testo anche da parte dei Commissari AGCOM non sarebbe affatto tempo perso …

Resolution on Competition and Copyright

Introduction and Motivation
Creative individuals, communities and industries increasingly depend on innovation in the digital technology industry. Creative and digital technology industries are both characterised by dominant players, network effects and use of copyright. Copyright law and licensing should support innovative and competitive markets, driving and financially rewarding technological and creative innovation. However, copyright systems cannot always be assumed to do this, and the practices of copyright owners do not always support innovative and competitive markets. Therefore competition law and policy has a key role to play in maintaining competitive creative and digital technology markets as they seek to prevent abuse of dominant position and anti-competitive agreements.

The Transatlantic Consumer Dialogue (TACD) wants to see a digital economy characterised by competitive, dynamic and innovative markets to which consumers have meaningful access to a wide range of knowledge, information and cultural products on fair terms. We want to see a copyright culture that supports this by striking a fair balance between the rights of creators, investors and consumers. Consumers are also creators, such as when they use copyrighted works as part of their own political or cultural expression. Unfortunately the reality is that there are many barriers to innovation and competition in these markets including:

• Market dominance by a few very large companies with large market shares
• Lock-ins and high switching costs for consumers through proprietary standards, Digital Rights Management (DRM) and onerous contract terms
• Excessively restrictive copyright law provisions and excessively expansive enforcement provisions
• Restrictive and excessively costly copyright licensing processes by collecting societies

These barriers raise prices, reduce consumer choice, hinder market entry by small new innovative companies offering new business models and hamper the development of a competitive and innovative digital economy.
TACD calls upon the US and EU governments to:

• Actively enforce and ensure compliance with competition law in creative and digital technology markets
• Encourage the use of open standards through public procurement, standards development and regulation
• Ensure adequate and workable fair use exceptions and immunise them from DRM and contractual over-rides
• Create sufficient disincentives to the misuse of copyright enforcement procedures
• Introduce competition impact assessments for all proposed amendments to copyright law
• Require efficient licensing models including extended collective licensing and crossborder licensing
• Introduce effective supervision, governance, transparency and accountability of collecting societies

Continua a leggere qui la Risoluzione del TACD su competition e copyright

Di seguito invece le precedenti 7 puntate del sequel AGCOM e diritto d’autore in Rete:

AGCOM e diritto d’autore in Rete: un notice and take down all’amatriciana (puntata n. 1) 

AGCOM e diritto d’autore in Rete: una procedura sproporzionata e carente di analisi di impatto economico (puntata n. 2) 

AGCOM e diritto d’autore in Rete: L’Autorità non può sostituirsi al Giudice Penale (puntata n. 3)

AGCOM e diritto d’autore in Rete: in attesa di oscurare i siti l’Autorità comincia a tacitare i Commissari non allineati? (puntata n. 4)

AGCOM e diritto d’autore in Rete: i “presunti” poteri sanzionatori dell’Autorità in materia di copyright (puntata n. 5)

AGCOM e diritto d’autore in Rete: Palese incostituzionalità del procedimento di inibizione (puntata n. 6)

AGCOM e diritto d’autore in Rete: appuntamento alla Camera il 14 giugno (puntata n. 7)

Fuori del Palazzo e in Rete c’è vita, oggi un pò di Rete e un pò di futuro sono entrati e si sono fatti sentire nel Palazzo

giugno 14, 2011 alle 8:36 PM | Pubblicato su CONSUMATORI, DIRITTO, INTERNET, PROPRIET INTELLETTUALE | 4 commenti
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Sono molto stanco ma soddisfatto, oggi è stata una gran bella giornata, non riesco adesso a raccogliere tutte le idee e gli stimoli che ne sono scaturiti, anche perchè mi parte l’aereo in pochi minuti, conto di farlo comunque nei prossimi giorni, per ora quello che mi rimane in testa è espresso nel titolo di questo post e nella foto qui sopra.

Qui intanto trovate il nostro Libro bianco su diritto d’autore e diritti fondamentali nella rete Internet_ mentre il video della nostra conferenza stampa odierna alla Camera, una sorta di controrelazione annuale sul diritto d’autore lo potete vedere e/o scaricare qui sul sito di Radio Radicale

Buona lettura e buona visione, fatemi sapere cosa ne pensate

Non mi resta che ringraziare Fulvio Sarzana, Marco Scialdone, Luca Nicotra, Mauro Vergari e tutti gli altri amici che hanno condiviso questa avventura, che non penso finisca qui … magari è la stanchezza che mi rende un pò visionario ma pensate cosa potrebbe significare un giorno avere un Commissario AGCOM espresso dagli utenti della Rete, dai cittadini digitali, da voi insomma, ne riparleremo …

AGCOM e diritto d’autore in Rete: appuntamento alla Camera il 14 giugno (puntata n. 7)

giugno 9, 2011 alle 12:14 am | Pubblicato su CONSUMATORI, DIRITTO, INTERNET, PROPRIET INTELLETTUALE | 7 commenti
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Con il settimo dei dieci post che ho promesso di dedicare a spiegare meglio i motivi per i quali, se approvata nella forma in cui è stata messa in consultazione, la Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che prevede un procedimento sommario rischierà di divenire molto pericolosa per la libertà d’espressione in Rete voglio semplicemente segnalarvi una data e un luogo:

14 giugno Camera dei deputati

Che succederà in tale data e in tale luogo? La Relazione Annuale dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni … sì anche … ma non intendevo quello, comunque fuochino … ci sarà dell’altro … cosa ?

Un aiutino lo forniscono gli amici Fulvio Sarzana: Il 14 giugno alla Camera dei deputati vi racconteremo le verità che rischiano di diventare non più raggiungibili.

Marco Scialdone: Tutto quello che non vi hanno mai raccontato sulla “pirateria”

e Luca Nicotra: La contro-relazione annuale sul diritto d’autore. Quello che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni non dice

Ci sarò … I SWEAR !

Nel frattempo se volete fare un piccolo ripasso potete leggere i precedenti 6 post in materia:

AGCOM e diritto d’autore in Rete: un notice and take down all’amatriciana (puntata n. 1) 

AGCOM e diritto d’autore in Rete: una procedura sproporzionata e carente di analisi di impatto economico (puntata n. 2) 

AGCOM e diritto d’autore in Rete: L’Autorità non può sostituirsi al Giudice Penale (puntata n. 3)

AGCOM e diritto d’autore in Rete: in attesa di oscurare i siti l’Autorità comincia a tacitare i Commissari non allineati? (puntata n. 4)

AGCOM e diritto d’autore in Rete: i “presunti” poteri sanzionatori dell’Autorità in materia di copyright (puntata n. 5)

AGCOM e diritto d’autore in Rete: Palese incostituzionalità del procedimento di inibizione (puntata n. 6)

AGCOM e diritto d’autore in Rete: Palese incostituzionalità del procedimento di inibizione (puntata n. 6)

Maggio 20, 2011 alle 4:49 PM | Pubblicato su CONSUMATORI, DIRITTO, INTERNET, PROPRIET INTELLETTUALE | 8 commenti
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Il sesto dei dieci post che ho promesso di dedicare a spiegare meglio i motivi per i quali, se approvata nella forma in cui è stata messa in consultazione, la Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che prevede un procedimento sommario rischierà di divenire molto pericolosa per la libertà d’espressione in Rete è dedicata a Marco Scialdone e alla sua ottima performance di ieri sera ad Anno Zero.

Non capita molto spesso che in TV venga dedicato spazio adeguato a questi temi e quindi il fatto che Santoro e soprattutto Giulia Innocenzi abbiano deciso di farlo, rende loro onore, Marco ha poi utilizzato lo slot a sua disposizione in modo ottimale,  con competenza e precisione, che infine Al Gore fosse lì a starlo a sentire annuendo non ha prezzo !

Dunque, veniamo al merito della puntata odierna, oggi vorrei concentrarmi sul profilo problematico dell’assenza di poteri cautelari in capo all’Autorità nel settore del diritto penale. Partiamo proprio dal procedimento di rimozione dei contenuti e di inibizione per i siti esteri delineato dal punto 3.5.3 della Delibera ai quali ha fatto riferimento Scialdone proprio all’inizio del suo intervento televisivo nel video che vedete qui sopra.

L’AGCOM non può esercitare poteri cautelari penali attributi nel nostro Ordinamento alla magistratura introducendo ulteriori forme di sequestro al di fuori di quelle già previste dal codice di procedura penale e, soprattutto, anche laddove si dovesse ritenere l’esistenza nel nostro Ordinamento di poteri cautelari extravagantes essi sarebbero attribuibili esclusivamente all’Autorità giudiziaria ordinaria.

Il riferimento, in particolare, va a quanto espresso al punto 4 del paragrafo 3.5. della Delibera dove si stabilisce che:

4. Adozione del provvedimento di ordine alla rimozione – Se l’Autorità, all’esito delle verifiche in contraddittorio, ritiene violata la normativa in tema di diritto d’autore, ordina senza ritardo al gestore del sito o al fornitore del servizio di media audiovisivo, anche per via telematica, l’immediata rimozione del materiale trasmesso in violazione …e possibilità, in casi estremi e previo contraddittorio, dell’inibizione del nome del sito web, ovvero dell’indirizzo IP, analogamente a quanto già avviene per i casi di offerta, attraverso la rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi in assenza di autorizzazione, ovvero per i casi di pedopornografia.

Peccato che la procedura di rimozione selettiva di singoli file su un sito web così delineata dall’AGCOM può essere adottata solo dall’Autorità Giudiziaria in occasione di un procedimento penale, cosi come l’inibizione a raggiungere determinati siti presenti all’estero può essere, come ha chiarito la Corte di Cassazione nel caso Pirate Bay, e solo come extrema ratio, anch’essa adottata solo dalla Magistratura. La sentenza numero 49437/2010, stabilisce infatti che:

sussistendo gli elementi del reato di cui all’articolo 171 ter comma 2 lettera a-bis) legge 633/41, il giudice può disporre il sequestro preventivo del sito web il cui gestore concorra nell’attività penalmente illecita di diffusione nella rete internet di opere coperte da diritto d’autore, senza averne diritto, richiedendo contestualmente che i provider del servizio di connessione internet escludano l’accesso al sito al limitato fine di precludere l’attività illecita.

Occorre infatti considerare in proposito che in questa specifica materia (della circolazione dei dati sulla rete informatica Internet) uno speciale potere inibitorio è assegnato all’autorità giudiziaria dagli articoli 14-16 D.lgs 9 aprile 2003, n. 70… (omissis) …La lettura congiunta di tali disposizioni consente di affermare che sussiste un potere inibitorio dell’Autorità giudiziaria penale avente il contenuto di un ordine ai provider dei servizi suddetti di precludere l’accesso alla rete informaticaInternet al solo fine di impedire la prosecuzione del reato di cui all’articolo 171-ter, comma 2, lett. a-bis) L.d.A.”diffusione di tali opere”.

La stessa Corte di Cassazione ha chiarito nella suddetta sentenza che:

Questo potere esercitabile anche in via d’urgenza deve, però, essere usato con «proporzionalità» in modo che non sia leso il diritto alla libertà di pensiero sancito dalla Costituzione.

L’Autorità, invece, con la norma proposta ordinerebbe a chi ha immesso l’opera nelle reti tematiche ovvero ha compiuto il reato di cui sopra, la rimozione, al di fuori di qualsiasi procedimento processualpenalistico di verifica dei presupposti della misura di commissione del reato e al di fuori di qualsiasi procedimento di riesame diretto, violando palesemente i precetti costituzionali.

In proposito, occorre anche osservare che la facoltà per le amministrazioni di adottare provvedimenti cautelari dotati di immediata efficacia è sancita, in linea generale, dall’articolo 7, comma 2 della legge n. 241/90, ma sempre in riferimento a fattispecie amministrative, mai per fatti-reato (o per ipotesi regolate dal codice civile e di procedura civile o per leggi speciali) per le quali, come è evidente, è competente ad emettere provvedimenti cautelari solo ed esclusivamente il giudice naturale di tali fattispecie ovvero un giudice civile e/o penale.

Rilevo infine che le misure che si intendono adottare accedono a fattispecie sanzionate penalmente e civilmente e non possono essere fatte rientrare (senza un apposita previsione normativa) nel novero delle sanzioni amministrative di natura afflittiva, quali sono le ipotesi di rimozione selettiva ed inibizione all’accesso mediante comunicazione ai provider di una lista di siti né a maggior ragione con un inibizione diretta a livello di IP o di DNS, che non sussistono all’interno della legge sul diritto d’autore e che non possono essere introdotte in via amministrativa senza una modifica esplicita a livello di norma primaria.

Nel ricordarvi le precedenti 5 puntate:

AGCOM e diritto d’autore in Rete: un notice and take down all’amatriciana (puntata n. 1) 

AGCOM e diritto d’autore in Rete: una procedura sproporzionata e carente di analisi di impatto economico (puntata n. 2) 

AGCOM e diritto d’autore in Rete: L’Autorità non può sostituirsi al Giudice Penale (puntata n. 3)

AGCOM e diritto d’autore in Rete: in attesa di oscurare i siti l’Autorità comincia a tacitare i Commissari non allineati? (puntata n. 4)

AGCOM e diritto d’autore in Rete: i “presunti” poteri sanzionatori dell’Autorità in materia di copyright (puntata n. 5)

E con la speranza di poter dedicare la puntata n. 7 ad una sempre più attesa risposta dell’AGCOM alla lettera aperta inviata al Presidente Calabrò più di una settimana fa da AltroconsumoAdiconsum, Agorà Digitale, AssonetAssoprovider FEMI (Federazione Media Indipendenti), Istituto per le Politiche dell’Innovazione e Studio Legale Sarzana in seguito alla peculiare rimozione del commissario Nicola d’Angelo dal ruolo di relatore del provvedimento in esame, vi auguro un buon weekend !

AGCOM e diritto d’autore in Rete: i “presunti” poteri sanzionatori dell’Autorità in materia di copyright (puntata n. 5)

Maggio 19, 2011 alle 7:50 PM | Pubblicato su CONSUMATORI, DIRITTO, INTERNET, PROPRIET INTELLETTUALE | 9 commenti
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Mentre l’AGCOM, a una settimana dalla lettera aperta inviata al Presidente Calabrò da AltroconsumoAdiconsum, Agorà Digitale, AssonetAssoprovider FEMI (Federazione Media Indipendenti), Istituto per le Politiche dell’Innovazione e Studio Legale Sarzana, non si è ancora degnata di fornire una risposta alle suddette associazioni in seguito alla peculiare rimozione dal ruolo di relatore del provvedimento su Internet e diritto d’autore del commissario Nicola d’Angelo, procediamo con il quinto dei dieci post dedicati a spiegare meglio i motivi per i quali, se approvata nella forma in cui è stata messa in consultazione, la Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che prevede un procedimento sommario rischierà di divenire molto pericolosa per la libertà d’espressione in Rete.

Questa quinta puntata è dedicata a comprendere meglio quali siano gli effettivi poteri di AGCOM in materia di diritto d’autore:

Al fine di fondare i propri “presunti” poteri sanzionatori l’Autorità ritiene di aver ricevuto dall’art 182 bis della legge sul diritto d’autore il diritto di accertare, reprimere ( e evidentemente) inibire le condotte di chi immette file sospettati di violare il diritto d’autore nella rete telematica.

In particolare al punto 2.1 del documento di consultazione l’Autorità afferma “l’Autorità ritiene quindi che rientrino nella sua attività di vigilanza ai sensi dell’art. 182 bis le violazioni del diritto d’autore perpetrate attraverso l’attività di diffusione radiotelevisiva, nonché attraverso le reti degli operatori di telecomunicazione, e che ad essa perciò competano le azioni di tutela del diritto d’autore sui contenuti immessi nelle reti di comunicazione elettronica (tv, reti di tlc e internet).”

Ma l’Autorità va molto oltre queste presunte competenze di vigilanza divenendo il “motore” di un procedimento giudiziale “parallelo” che si svolge senza alcuna garanzia procedimentale e senza alcun controllo giurisdizionale, che – come abbiamo già detto nelle precedenti puntate – rischia di violare palesemente i diritti di difesa del cittadino e gli stessi principi di separazione dei poteri che sono alla base del nostro Stato di diritto.

Tutti i poteri attribuiti all’Autorità dall’art 182 bis della legge sul diritto d’autore, così come avviene per quanto già previsto dal Decreto Urbani, infatti, ivi compresi i poteri autonomamente interpretati dalla stessa Autorità, prevedono il necessario ricorso alla magistratura per l’eventuale accertamento di reati, senza la possibilità di alcuna valutazione discrezionale in ordine alla procedibilità in merito a tali reati e senza alcuna possibilità di istituzione di un meccanismo “parallelo” di attribuzione di responsabilità rispetto a quello già esercitato dal giudice. Ciò in virtù proprio di quanto richiamato dall’Autorità nel fondare il proprio “presunto” potere inibitorio.

L’art 182 bis, infatti, nell’evidenziare un potere di vigilanza congiunto tra SIAE e Autorità in tema di diritto d’autore prevede una possibile attività di vigilanza che si deve però attenere ai rigidi principi chiariti dalla stessa legge:

1) Qualora gli ispettori dell’Autorità o della SIAE riscontrino violazioni di legge devono necessariamente fare quanto previsto dall’art 182-ter, ovvero “ Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione delle norme di legge, compilano processo verbale, da trasmettere immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per il compimento degli atti previsti dagli articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale»

2) nei casi previsti dallo stesso articolo 182 bis comma 3, la stessa norma adottata dall’Autorità per fondare il proprio potere inibitorio prevede che per poter effettuare la vigilanza (quindi prima di alcuna ipotesi di accertamento di eventuali reati che spetta al giudice) lo stesso accesso degli ispettori della SIAE e dell’Autorità presso le emittenti radiotelevisive, dunque presso coloro che dovrebbero essere i destinatari, secondo la corretta interpretazione del decreto Romani, della vigilanza, deve essere autorizzato dall’Autorità giudiziaria.

Dunque l’Autorità in virtù delle stesse norme da lei richiamate:

a) Non ha alcun potere di accertare condotte di immissione di file in rete, potere che spetta semmai agli organi di polizia giudiziaria, i quali dovranno riferire, in caso ritengano vi siano gli estremi della commissione di un reato, al pubblico ministero;

b) non ha ovviamente la possibilità di esercitare poteri inibitori o di cancellazione (“la rimozione selettiva” ) che sono ( nel caso) riservati dalla legge, in via esclusiva, al giudice penale.

In attesa della prossima puntata, ricordo, per chi le avesse perse, le precedenti quattro:

AGCOM e diritto d’autore in Rete: un notice and take down all’amatriciana (puntata n. 1) 

AGCOM e diritto d’autore in Rete: una procedura sproporzionata e carente di analisi di impatto economico (puntata n. 2) 

AGCOM e diritto d’autore in Rete: L’Autorità non può sostituirsi al Giudice Penale (puntata n. 3)

AGCOM e diritto d’autore in Rete: in attesa di oscurare i siti l’Autorità comincia a tacitare i Commissari non allineati? (puntata n. 4)

AGCOM e diritto d’autore in Rete: in attesa di oscurare i siti l’Autorità comincia a tacitare i Commissari non allineati? (puntata n. 4)

Maggio 12, 2011 alle 3:30 PM | Pubblicato su CONSUMATORI, DIRITTO, INTERNET, PROPRIET INTELLETTUALE | 12 commenti
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E’ una puntata speciale questa tra i dieci post che ho deciso di dedicare a spiegare meglio i motivi per i quali, se approvata nella forma in cui è stata messa in consultazione, la Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che prevede un procedimento sommario rischierà di divenire molto pericolosa per la libertà d’espressione in Rete.

Per chi non avesse già letto le prime tre puntate eccole qui:

AGCOM e diritto d’autore in Rete: un notice and take down all’amatriciana (puntata n. 1) 

AGCOM e diritto d’autore in Rete: una procedura sproporzionata e carente di analisi di impatto economico (puntata n. 2) 

AGCOM e diritto d’autore in Rete: L’Autorità non può sostituirsi al Giudice Penale (puntata n. 3)

Ma veniamo alla scottante questione odierna: mentre si attendeva che, dopo le consultazioni con tutti gli stakeholders, l’Autorità tirasse le sue conclusioni, giunge come fulmine a ciel sereno la notizia della rimozione dal ruolo di relatore del provvedimento su Internet e diritto d’autore del commissario Nicola d’Angelo, cioè proprio l’unico Commissario AGCOM che, cercando  di contemperare con competenza, trasparenza e correttezza gli interessi dei diversi stakeholders, aveva dimostrato – come si può ben intendere nel video che vedete sopra – di comprendere l’importanza e la legittimità delle nostre rivendicazioni attinenti il diritto dei cittadini ad una Rete libera, aperta, pluralista, in un contesto, lo stiamo capendo in questi giorni, molto difficile.

Con una lettera aperta inviata oggi al Presidente dell’AGCOM Corrado Calabrò AltroconsumoAdiconsum, Agorà Digitale, AssonetAssoprovider FEMI (Federazione Media Indipendenti), Istituto per le Politiche dell’Innovazione e Studio Legale Sarzana chiedono un incontro immediato per rappresentare le loro istanze a tutela della libertà in Internet e che, da subito, l’Autorità metta in atto forme di trasparenza che consentano di comprendere le scelte dell’AGCOM in tema di Internet e libertà di espressione che tutti i cittadini, nessuno escluso, hanno diritto di conoscere.

Riteniamo pertanto necessario che si provveda alla pubblicazione sul sito web dell’Autorità dei verbali, dei voti e delle posizioni espresse dai singoli consiglieri, e delle decisioni assunte in tema di diritto d’autore e reti telematiche anche se tali decisioni non siano state formalmente assunte con  Provvedimento finale.

Qui la lettera aperta al Presidente Calabrò sulla destituzione del Commissario D’Angelo

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