Cambiare operatore telefonico: dal gioco del Monopoli delle tlc a quello dei telefoni senza filo (update)
febbraio 19, 2010 alle 12:20 PM | Pubblicato su - Portabilità, CONSUMATORI, DIRITTO, TELECOMUNICAZIONI | Lascia un commentoTag: Agcom, Altroconsumo, codice segreto, gioco del monopoli, Monopoli italiano della telefonia, pin, Pin della discordia, telefono senza fili
Altroconsumo torna a sollecitare l’Agcom sul pin della discordia in modo che, in vista della sua imminente entrata in vigore il prossimo 1 marzo, si eviti almeno di penalizzare oltremodo la libertà di scelta degli utenti e di bloccare la concorrenza nel mercato della telefonia fissa.
In che cosa consiste?
Entra infatti in vigore la nuova procedura per trasferire il proprio numero da un operatore telefonico a un altro: la Delibera prevede che l’utente debba richiedere al vecchio operatore un numero di codice; numero che poi dovrà comunicare al nuovo operatore per rendere operativo il passaggio. Il rischio è che il codice segreto, lungi dall’essere una valida misura per contrastare il fenomeno dei servizi non richiesti (motivo per cui è stato introdotto), diventi uno strumento utilizzato dagli operatori per impedire o rendere estremamente complicato il passaggio dei loro clienti verso un altro operatore.
Trovate qui la lettera inviata ieri al Garante. C’è ancora margine per evitare l’asssurdo passaggio dal gioco del Monopoli delle tlc a quello dei telefoni senza filo, l’Autorità può impedire che gli operatori donating utilizzino strumentalmente il nuovo pin per porre in essere azioni ostruzionistiche volte ad ostacolare il trasferimento delle utenze verso altri operatori attraverso due accorgimenti:
a) il consumatore deve essere considerato proprietario del pin stesso;
b) l’operatore non deve poter cambiare il pin ogni 15 giorni (motivando eventualmente la cosa per questioni di sicurezza), in tal modo il consumatore sarebbe infatti costretto a contattare il call center dell’operatore che vuole lasciare per richiedere il pin “aggiornato” e sarebbe quindi sottoposto a molto probabili operazioni di retention.
In realtà sarebbe stato molto meglio introdurre un soggetto terzo e imparziale (poteva anche farlo l’Agcom) che al momento del passaggio da un operatore all’altro contattasse il consumatore per verificare la sua effettiva volontà di switching, ma questa partita purtroppo sembra ormai essere persa ._
Cambiare operatore telefonico: dal gioco del Monopoli delle tlc a quello dei telefoni senza filo
ottobre 2, 2009 alle 2:08 PM | Pubblicato su - Portabilità, CONSUMATORI, DIRITTO, TELECOMUNICAZIONI | 3 commentiTag: Agcom, Altroconsumo, codice segreto, CONSUMATORI, Monopoli italiano della telefonia, pin, portabilità, telefono senza fili
Gianni Rusconi, con questo articolo sul Sole.com prendendo spunto dalla lettera ad AGCOM di Altroconsumo torna sulla questione che avevo già sollevato qui Procedure di trasferimento nella telefonia fissa: il pin della discordia
Quasi tre anni fa, intervistato da Punto Informatico avevo rilevato che:
“il consumatore che lascia Telecom Italia per aderire all’offerta di un altro operatore in unbundling non può passare poi direttamente ad altro operatore mantenendo il proprio numero, ma deve per forza ritornare a Telecom (pagando i 150 euro per il nuovo allacciamento) e poi eventualmente da lì transitare a Infostrada, Tele2, Fastweb… sborsando in alcuni casi altre somme (90 euro nel caso di Fastweb) e una probabile penale per aver disdetto in anticipo il contratto con Telecom Italia. Tutto questo avviene in palese lesione della normativa vigente senza che l’AGCOM abbia comminato sanzioni di sorta contro l’ex monopolista. Insomma, il consumatore accorto che vuole passare da un operatore all’altro per far giocare la concorrenza a suo vantaggio è costretto a ripassare ogni volta per Telecom Italia. È un po’ come nel gioco del Monopoli dove si è costretti a passare ad ogni giro dal Via, con una differenza in negativo però data dal fatto che nel “Monopoli Italiano della telefonia” ad ogni giro invece di prendere i soldi dal Via si paga pegno a Telecom Italia!!!”
Ora che, con oltre dieci anni di ritardo, nell’estate del 2008 una Delibera AGCOM aveva finalmente permesso agli utenti di passare da un operatore all’altro senza pagare dazio, l’introduzione del PIN della discordia rischia a mio avviso di traslarci dal gioco del “Monopoli Italiano della telefonia” a quello dei “telefoni senza filo”. La differenza è che non si pagherebbe più dazio ogniqualvolta all’ex monopolista ma che si rischierebbe di rimanere quasi blindati presso il proprio operatore.
Non è che per caso qualche altro operatore di tlc nel frattempo ha, come dire, cambiato idea e, sebbbene sulla base di un parco utenti molto meno ampia di quella di TI, consideri ora più opportuno continuare a cacciare nella sua riserva indiana piuttosto che andare sul mercato ? Altrimenti non mi spiego perchò non si levino voci di protesta … parrebbe che il vizio italico di essere sempre e comunque a favore del mercato e della concorrenza MA CON IL MERCATO DEGLI ALTRI stia colpendo ancora …
vedi un update qui
Procedure di trasferimento nella telefonia fissa: il pin della discordia
settembre 24, 2009 alle 2:53 PM | Pubblicato su - Portabilità, CONSUMATORI, DIRITTO, TELECOMUNICAZIONI | 1 commentoTag: Agcom, Altroconsumo, calabrò, codice segreto, CONSUMATORI, portabilità, telefonia fissa
Quello dei servizi non richiesti è indubbiamente un grosso bubbone non ancora debellato nell’ambito della telefonia, ben vengano quindi sanzioni pesanti per quegli operatori che continuano a macchiarsi in modo seriale di tali lesioni, e meccanismi più agili e veloci che permettano ai consumatori di ricevere il rimborso oltre ad un quantum adeguato per il danno subito.
Ciò che, invece, non si può e non si deve fare è introdurre strumenti burocratici che, oltre a non risolvere il problema, rischiano di bloccare il mercato, la concorrenza e quindi la libertà di scelta del consumatore. Questo in sintesi il problema sollevato da Altroconsumo allarmata dalla introduzione del codice numerico segreto che, secondo i dettami della delibera AGCOM 41/09/CIR , il vecchio operatore dovrebbe rilasciare al cliente per permettergli di passare a un nuovo gestore telefonico, il codice deve poi essere comunicato dal consumatore al nuovo operatore per rendere valido il passaggio.
Occorre paralrne ora perchè proprio in questi giorni l’AGCOM sta definendo le specifiche tecniche di implementazione di questo pin che diverrà poi operativo nella primavera del 2010
Quando giocavo a pallanuoto – Ebbene sì sono stato giovane e sportivo anch’io ! – capitava spesso che avessi un noioso fastidio al ginocchio destro, il mio allenatore per tutta risposta mi sottoponeva prima della partita a lunghi massaggi all’adduttore con il risultato che, facendomi molto più male la coscia non sentivo più così tanto il problema del ginocchio. Intorno al terzo tempo però mi toccava uscire perchè ero mal ridotto !
La stessa cosa mi sembra stia succedendo ora con l’Agcom che, invece di colpire ed eliminare la patologia, ovvero i servizi non richiesti, rischia di intaccare il funzionamento fisiologico del mercato. E’, infatti, evidente e concreto, come scriviamo nella lettera inviata all’Autorità il rischio che il codice segreto possa diventare uno strumento utilizzato (ritardi, errori, rifiuti nella fornitura del codice) dagli operatori per impedire o ritardare il passaggio dei loro clienti verso un concorrente, con la conseguenza di bloccare la già difficile crescita di una reale concorrenza nella telefonia fissa e congelare una situazione in cui l’operatore dominante possiede ancora circa l’80% del mercato.
La difficoltà nel cambiare operatore potrà inoltre creare una sorta di monopolio di ogni singola compagnia sui propri clienti, e rendere più facile per gli operatori praticare aumenti di prezzo e abusi ai danni dei consumatori, non potendo essi contare su procedure certe per “sfuggire” agli aumenti.
Portabilità in tre giorni: vittoria di consumatori e AGCOM
settembre 14, 2009 alle 5:13 PM | Pubblicato su - Portabilità, CONSUMATORI, DIRITTO, TELECOMUNICAZIONI | Lascia un commentoTag: Agcom, Altroconsumo, cellulari, CONSUMATORI, portabilità, Telecom Italia, telefonini, Vodafone
Non capita spesso di poter assistere a vittorie così nette per i consumatori, ce ne ha regalata una oggi il Consiglio di Stato, la decisione è solo sulla sospensiva ma è talmente netta che la sentenza sul merito non dovrebbe presentare sorprese, è quindi più che giusto gioirne e portare a casa un rsultato che, peraltro, ci rimette al passo con l’Europa, dove si sta per decidere che per la portabilità da un operatore all’altro non dovrà passare più di un giorno.
Come ricordavo qui Altroconsumo è intervenuto al Consiglio di Stato ad adiuvandum dell’AGCOM quindi per me i motivi per festeggiare raddoppiano.
Ora, però, quello che ci sta a cuore è un mercato della telefonia mobile trasparente e competitivo, quello che rischia di accadere, invece, nei prossimi giorni è che gli operatori si daranno al far west completo, le associazioni dei consumatori si lamenteranno perchè, nonostante la vittoria al Consiglio di Stato, Vodafone, Telecom & C faranno ciò che vogliono e Agcom non sarà in grado di sanzionarli, visti gli strumenti farragionosi di cui l’Authority dispone. Ecco allora che Altroconsumo vuole mettere subito in campo una proposta concreta, quella di regolamentare le offerte di retention:
Offerte “rilancio” per iscritto
Ora si regolamentino le offerte di retention, vale a dire i tentativi che fanno gli operatori per trattenere i consumatori che manifestano l’intenzione di cambiare gestore. Le offerte di retention non sono il male assoluto ma vanno regolamentate. Ora che il Consiglio di Stato ha messo la parola fine a questa vicenda prescrivendo che la portabilità debbe essere portata a termine in tre giorni, non siamo contrari al fatto che in questi termini gli operatori possano rilanciare presentando nuove offerte. Purché esse siano trasparenti e regolamentate. Chiediamo che l’AGCOM apra subito un tavolo in tal senso, un punto di partenza imprescindibile è che le offerte siano inviate per iscritto, eventualmente anche via email.
Altroconsumo affianca l’AGCOM al Consiglio di Stato per avere una portabilità nella telefonia mobile dai tempi umani
settembre 10, 2009 alle 5:03 PM | Pubblicato su - Portabilità, CONSUMATORI, DIRITTO, TELECOMUNICAZIONI | 1 commentoTag: Agcom, Altroconsumo, cellulari, CONSUMATORI, portabilità, Telecom Italia, Vodafone
Scusate la sintesi ma sono di corsa, trovate tutto qui, magari poi ci torniamo sopra per un pò di analisi. Mi limito a dire che 33 giorni ci portano sicuramente fuori dall’Europa
L’udienza è domani !
Sul caro sms, due domandine a Parisi … anzi tre
agosto 21, 2009 alle 5:42 PM | Pubblicato su - Caro sms, - Portabilità, CONSUMATORI, DIRITTO, TELECOMUNICAZIONI | 3 commentiTag: Agcom, antitrust, calabrò, caro sms, cellulari, CONSUMATORI, Parisi, sms, telefonini
Francamente trovo un pò debole la difesa di Parisi a nome di Asstel che fa seguito alle esternazioni di Mister Prezzi sul caro sms
Una prima domanda sorge spontanea ed è secca: visto che Parisi dichiara che il prezzo medio degli sms in Italia è di 3 centesimi e, considerato che tale valore appare abbastanza diciamo bassino ! ci fa sapere come ci è arrivato ? Insomma quale botta di conti ha fatto, se li ha fatti, sarebbe molto molto interessante capire …
Altra cosa, Parisi dichiara anche “A differenza di altri mercati quello della telefonia è regolato due volte: ex ante tramite l’Agcom che fissa le regole di comportamento ed ex post con l’Antitrust, che interviene qualora ci siano comportamenti che non rispettano quelle regole, come i cartelli». Ora, a parte che in realtà l’AGCOM avrebbe anche poteri sanzionatori oltre che regolamentari e il fatto che a Parisi sfugga è tutto dire sulla prassi effettiva di questa Autorità ma, quello che è forse più importante ricordare è che, come ben noto agli addetti ai lavori, l’AGCOM per lungo tempo si è ben guardata dallo sviluppare una indagine ad hoc sul mercato degli sms proprio forte del fatto che la Raccomandazione UE 11/02/03 sui mercati rilevanti non individua tra i mercati del settore delle comunicazioni per i quali è ammissibile una regolazione ex ante quello degli sms. In realtà questo non precludeva un’attivazione dell’Agcom se sussiteva un sospetto di lesione delle regole della concorrenza e, infatti, dopo lunghi anni ci siamo arrivati, con l’aiutino dell’Antitrust, perchè l’indagine è congiunta delle due Autorità, altrimenti, campa cavallo …
Già dal 2003 Altroconsumo aveva segnalato all’Antitrust la possibile sussitenza di un cartello tra gli operatori, o almeno una pratica concordata a non offrire il servizio di sms sotto un certo livello di prezzo, anche perché la scelta della tariffa telefonica da parte del consumatore non si basa su quanto pagherà per gli sms, in quanto il loro costo è percepito come irrisorio. Purtroppo, come è ben noto, per aprire un fascicolo per cartello è necessario avere l’evidenza dell’accordo, ovvero prove schiaccianti e quindi non si è mai arrivati a nulla. Tuttavia, il fatto che l’Antitrust si sia fatta parte attiva con Agcom per produrre la suddetta indagine congiunta la dice lunga sul fatto che in questo settore di mercato i comportamenti degli operatori fossero perlomeno sospetti.
Altro passaggio dell’intervista di Parisi che assolutamente non condivido è questa « Il Garante non può intervenire sulle politiche commerciali affermando che le offerte danneggiano chi non vi aderisce. Allora bisognerebbe criticare anche i “3X2” nei supermercati. Non si può pensare di tornare ai prezzi amministrati” Ma gli operatori sono liberissimi di fare le offerte che vogliono, questo però è inerente alla loro attività promozionale, cioè io posso anche regalare 100, 1000 o anche 10000 sms da inviare entro un mese, una settimana, un giorno ma poi non posso pretendere che questi valori vengano computati nel prezzo medio degli sms (alcuni dei quali peraltro non saranno probabilmente mai inviati), altrimenti si sfalza tutto. Non apriamo poi la discussione sull’on net / off net altrimenti facciamo notte, e notte buia poi.
Una cosa che chiarisce quanto queste offerte non debbano essere considerate in una corretta analisi di mercato è data da una interpretazione, che pure contesto, degli stessi operatori: come è noto questi ultimi finalmente si dicono pronti a rispettare le regole per quanto concerne il trasferimento del credito residuo nella portabilità mobile, ora quello che però non trasferiscono al momento del passaggio da un operatore all’altro sono proprio i crediti che gli utenti hanno incamerato sulla base di promozioni e bonus, quelli non pagati insomma. Allora delle due l’una o promozioni, offerte etc etc sono da considerarsi esclusivamente nel rapporto bilaterale operatore cliente ma non hanno alcuna rilevanza nei confronti degli altri operatori e del mercato oppure valgono e sono rilevanti anche in tale ambito, però decidetevi eh !
Infine, dopo che, con la nuova regolamentazione europea, gli sms in roaming tra un Paese e l’altro dell’UE non possono costare più di 13 centesimi, sarebbe bastato almeno a salvare la faccia agli operatori italiani decidere di allinearsi almeno a questo tetto massimo, e invece in Italia ci sono ancora sms a 15 centesimi a piede libero. In una cosa concordo tuttavia con Parisi, sono anch’io assolutamente contrario ai prezzi amministrati tanto che considero il tetto imposto agli sms in roaming dalla Reding come una misura straordinaria imposta da un fallimento di mercato.
Ribadisco sono contrario a prezzi amministrati, sono infatti talmente a favore del mercato che voglio che questo funzioni correttamente !
Cellulari, portabilità e credito residuo: evviva evviva ! … evviva ?
agosto 5, 2009 alle 2:23 PM | Pubblicato su - Portabilità, CONSUMATORI, DIRITTO, TELECOMUNICAZIONI | 2 commentiTag: Altroconsumo, cellulari, CONSUMATORI, credito residuo, Linkedin, portabilità, telefonini
Dalla prossima settimana tutti gli operatori di telefonia mobile dovrebbero finalmente mettersi in regola per quanto concerne la portabilità del credito residuo, lo conferma l’AGCOM. Sui tempi necessari al trasferimento da un operatore all’altro, invece, una Sentenza del TAR Lazio di giugno che ha annullato la procedura di passaggio prevista dall’AGCOM in soli 3 giorni riapre la bagarre tra gli operatori, a farne le spese come al solito i consumatori.
Quella sulla portabilità del credito residuo è indubbiamente una buona notizia, i dettagli li trovate qui
Per chi, come Altroconsumo da sempre ritiene che il credito residuo debba essere automaticamente trasferibile altrimenti vi è un arricchimento senza causa a danno degli utenti potrebbe essere dunque il momento di cantare vittoria. Ma è proprio il caso ?
Vale la pena ricordare che la stessa AGCOM, sin dal 2002, ci ha seguito su questo punto, uno dei considerando della Delibera AGCOM 7/02/CIR era esplicito sin da allora nello stabilire che: “in caso di portabilità la trasferibilità del credito debba essere realizzata attraverso il raggiungimento di un accordo tra gli operatori coinvolti” e che “l’Autorità vigilerà affinché non vengano opposti rifiuti al raggiungimento degli accordi di trasferibilità del credito ovvero vengano imposte condizioni contrattuali gravose ovvero immotivate”. Per di più: “L’operatore donor – così recita l’art. 2 comma 3 della stessa Delibera – su richiesta dell’operatore recipient, concorda le modalità di trasferibilità del credito residuo a condizioni trasparenti, non discriminatorie e ragionevoli”.
A fronte di tale chiaro e netto quadro regolamentare, quello che si è, invece, riscontrato in questi anni è stata una quasi univoca intrasferibilità del credito con qualche eccezione più recentemente ove qualche operatore aveva cominciato a riconoscere il credito residuo senza trasferirlo ma pagandolo tramite assegno al consumatore e decurtando elevate commissioni.
Successivamente, con il comma 3 dell’art. 1 del Decreto Bersani che stabilisce che “I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferirlo presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati da esigenze tecniche e senza spese non giustificate da costi dell’operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facoltà degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente articolo i rapporti contrattuali già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni” non avrebbero più dovuto esservi dubbi. E, invece, perchè si arrivasse a che gli operatori decidessero finalmente di adempiere a un loro obbligo smettendola di arricchirsi indebitamente con i crediti residui degli utenti che passavano da un operatore ad un altro sono servite altre svariate diffide dell’AGCOM, ricorsi al TAR e ammenicoli vari.
Quindi, sarà forse la stanchezza determinata dalla calura estiva ma non me la sento di cantare vittoria, quello che chiedo, invece, molto serenamente agli operatori di telefonia mobile è di non strumentalizzare ora il loro ritardato adempimento in una leva di marketing, rischierebbero di cadere in pratiche comemrciali scorrette: articolo 23, comma 1, lett. l) Codice del Consumo: presentare i diritti conferiti ai consumatori dalla legge come una caratteristica propria dell’offerta fatta dal professionista
Sui tempi necessari al passaggio da un operatore all’altro invece la sentenza del TAR apre un caos totale di cui al momento è impossibile prevedere le conseguenze, certo è che i tre giorni previsti dalla Delibera AGCOM rimarranno un chimera per i consumatori. E occhio, in caso di retention, alle classiche proposte che non si possono rifiutare, di solito hanno le gambe corte !
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