Diritto d’autore: l’avvocato generale Villalón sottolinea indirettamente le inappropriatezze del Regolamento AGCOM

novembre 26, 2013 alle 7:00 PM | Pubblicato su CONSUMATORI, DIRITTO, INTERNET, PROPRIET INTELLETTUALE | Lascia un commento
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E’ di tutta evidenza come le conclusioni dell’avvocato generale Pedro Cruz Villalón nel caso UPC Telekabel debbano indurre un ripensamento all’Agcom circa il testo di Regolamento notificato alla Commissione.

corte di giustiziaCome ci affatichiamo da tempo a sostenere non sussistono infatti nella proposta di Regolamento Agcom sufficienti esplicitazioni circa le misure da adottare caso per caso con la adeguata proporzionalità rispetto alle specifiche violazioni che l’Autoritá si troverebbe ad affrontare all’indomani dell’approvazione.

Manca inoltre nel testo proposto da Agcom anche la benché minima analisi dei costi e degli oneri che sarebbero addossati agli ISP, cosa che, sempre secondo l’avvocato generale Villalón, é compito che spetta ai giudici nazionali indicare e contemperare in ogni caso di specie, tanto più dovrebbe esserlo per un’Autorita amministrativa come Agcom che, al contrario, non ha mai voluto affrontare la questione, nonostante l’avessimo più volte richiamata a ciò.

Nel testo attuale del Regolamento non c’è alcuna traccia di tutto questo e non si comprende come potrebbe poi operare in concreto Agcom se non ha neanche posto i principi.

Le conclusioni odierne dell’avvocato generale Villalón confermano dunque le nostre preoccupazioni circa l’inappropriatezza del Regolamento che ora Agcom sarà costretta a modificare e a rimetere in consultazione – come espliciterà a breve anche la Commissione europea. La prospettiva che auspichiamo rimane in ogni caso il ritiro del Regolamento e la parlamentarizzazione della discussione in materia di diritto d’autore online.

Libertà fondamentali sul web. Il Regolamento AGCOM sul diritto d’autore – 22 novembre, Camera dei Deputati, Sala della Mercede

novembre 18, 2013 alle 11:23 PM | Pubblicato su CONSUMATORI, DIRITTO, INTERNET, PROPRIET INTELLETTUALE | Lascia un commento
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avvocatoSegnalo il seguente Convegno: “Libertà fondamentali sul web. Il Regolamento AGCOM sul diritto d’autore” in programma venerdì prossimo 22 Novembre, dalle 10 alle 13, alla Camera dei Deputati,  presso la Sala della Mercede.

Sarà certamente l’occasione per fare il punto della situazione su questo dossier dopo le importanti novità odierne

Prima sessione
Libertà fondamentali e ruolo del Parlamento
Modera :  Fulvio Sarzana

Nicola D’Angelo, Magistrato ex Commissario AGCOM
Vincenzo Vita, già senatore del PD
Gennaro Migliore, Capogruppo di SEL alla Camera
Paolo Gentiloni;, deputato del Partito Democratico
Francesco Pizzetti, Ordinario di Diritto Costituzionale, ex Garante privacy.
Michele Boldrin; Professore Washington University a St. Louis, nel Missouri. *in attesa di conferma

Seconda sessione
Diritti fondamentali sul web ed attività d’impresa
Modera:  Arturo Di Corinto

Paolo Nuti, Vicepresidente di AIIP-Confindustria digitale
Dino Bortolotto, Presidente Assoprovider Confcommercio
Giovanna De Minico, Professore di Diritto Costituzionale Università degli Studi di Napoli
Giovanni Maria Riccio, Professore di diritto comparato Università di Salerno
Marco Orofino, Professore di diritto delle comunicazioni elettroniche Università statale di Milano
Marco Pierani, Responsabile relazioni istituzionali Altroconsumo

Per registrarsi info(AT)lidis.it  

Frank La Rue e Emma Bonino: un uno-due che sbarra la strada al Regolamento AGCOM

novembre 18, 2013 alle 10:35 PM | Pubblicato su CONSUMATORI, DIRITTO, INTERNET | 1 commento
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LaRueemmaboninoDopo le dichiarazioni della Presidentessa della Camera Laura Boldrini, arriva oggi un altro notevole uno-due contro il Regolamento AGCOM in materia di diritto d’autore da parte del Relatore Speciale dell’ONU sulla promozione e la protezione della libertà di espressione Frank La Rue e, a stretto giro, anche dal Ministro degli Esteri Emma Bonino.

A parere di entrambi sussistono seri ed evidenti rischi per la libertà d’espressione, per entrambi la palla deve tornare al Parlamento.

Da queste parti la cosa non suona certo come nuova ma prendiamo atto con estrema soddifazione di come tali posizioni siano ora state espresse da Istituzioni autorevolissime.

Imho l’autorevolezza di chi ha parlato oggi chiaramente in questo senso dovrebbe indurre altri ad un definitivo dietrofront.

AGCOM e diritto d’autore: un quadro di insieme sullo stato dell’arte del dossier

novembre 12, 2013 alle 7:03 PM | Pubblicato su CONSUMATORI, DIRITTO, INTERNET, PROPRIET INTELLETTUALE | Lascia un commento
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AGCOML’acceso dibattito sulla proposta di Regolamento AGCOM in materia di diritto d’autore online si è fino ad ora prevalentemente concentrato sulla questione inerente la sussistenza o meno in capo all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni dei poteri necessari a deliberare in materia. Da una parte si sono schierati coloro che ritengono, sulla base di un’interpretazione estensiva dell’articolo 32-bis D.lgs 177/2005 introdotto dal c.d. Decreto Romani nonchè del Dlgs 70 del 2003, di attuazione in Italia della Direttiva sul commercio elettronico, che AGCOM possa allargarsi a regolamentare un procedimento di enforcement del diritto d’autore anche per quanto concerne le reti di comunicazione elettronica, dall’altra quelli che, al contrario – come il sottoscritto – considerano a dir poco claudicante tale legittimazione, che dovrebbe invece ritenersi limitata quanto all’oggetto allo specifico settore dei media audiovisi, ed in riferimento, quanto all’ambito soggettivo, solo ed esclusivamente ai fornitori di servizi media audiovisivi.

 Continua a leggere su Consumatori Diritti e Mercato questo mio articolo nel quale ho cercato di fare un quadro di insieme dello stato dell’arte del dossier, ovviamente si tratta di una visione di parte, ma dalla parte buona 😉 

Di questo ed altro parleremo peraltro a questa conferenza al Senato giovedì: Dialogo sulla Libertà di Informazione  

Rigettata l’ammissibilità della Class Action vs Trenord – Altroconsumo propone reclamo in appello

novembre 8, 2013 alle 4:33 PM | Pubblicato su CONSUMATORI, DIRITTO | Lascia un commento
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FaccedaTrenordCon motivazioni a dir poco peculiari è stata rigettata oggi dal Tribunale di Milano la Class Action promossa da Altroconsumo, di seguito i commenti nel comunicato stampa dell’Associazione:

Il Tribunale di Milano dichiara inammissibile la class action contro Trenord. Altroconsumo: motivazioni inaccettabili, subito reclamo in appello per i 15mila utenti che chiedono trasporti degni di un Paese civile

8 novembre 2013

Il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile la class action promossa da Altroconsumo contro Trenord s.r.l. per risarcire gli utenti pendolari dei danni subìti nel dicembre 2012. Oltre 15mila utenti hanno preaderito all’azione di risarcimento dei danni intentata da Altroconsumo a causa della paralisi del servizio ferroviario dell’intera Regione Lombardia, durato oltre una settimana.
 
Il giudice della decima sezione riconosce l’inadempimento da parte di Trenord rispetto agli obblighi assunti col contratto di trasporto. Ritiene però che non vi sia l’omogeneità delle conseguenze subìte dagli utenti del mancato servizio; secondo l’ordinanza: “(…) diverse tra loro, trattandosi in alcuni casi di ritardi tra i 15/20 minuti, in altri tra 60/80 minuti, in altri ancora di diverse ore, ed altresì di cancellazione di convogli con dirottamento su altri: certamente comune a tutte tali situazioni è stata prospettata l’erogazione di un servizio inaccettabile quanto a sovraffollamento delle carrozze, ma è evidente come anche questo adempimento si configuri in modo del tutto differente in relazione alla durata dei vari percorsi”.
 
Per Altroconsumo è il teatro dell’assurdo: per aver diritto al risarcimento grazie alla class action tutti gli utenti avrebbero dovuto viaggiare sullo stesso binario, aver subito lo stesso ritardo cronometrato al minuto, aver viaggiato sullo stesso convoglio, tutti con lo stesso livello di affollamento. Per una settimana. In oltre 15mila.
 
Ovviamente le storie di danni ricevuti sono diverse nella tipologia e uguali nell’esito della storia: servizio pagato ma non fruito,  abbonamenti mensili comprati e non utilizzati per cancellazione corse, ritardi sul posto di lavoro, utilizzo dell’auto imposto da mancanza di alternative da parte del trasporto regionale ferroviario. Storie come migliaia di altre, esemplari per ripetitività del danno e sfinimento dell’utente, diventate a dicembre una valanga; pendolari lasciati a piedi, nonostante abbonamenti e biglietti fossero ancora in vendita, come niente fosse.
 
“Se dovesse passare un’interpretazione così ristretta delle condizioni di ammissibilità, sarebbe la morte della class action” ha dichiarato Paolo Martinello, presidente Altroconsumo. “E’ impensabile trovare l’uniformità completa del danno subito, soprattutto se sono coinvolte decine di migliaia di utenti, come il caso Trenord ha documentato. Altroconsumo non si ferma qui, si va in Appello.” conclude Martinello.

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