AGCOM e diritto d’autore in Rete: un notice and take down all’amatriciana (puntata n. 1)

aprile 15, 2011 alle 1:18 am | Pubblicato su CONSUMATORI, DIRITTO, INTERNET, PROPRIET INTELLETTUALE | 14 commenti
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Come noto, con gli amici di Adiconsum, Agorà Digitale, AssonetAssoprovider e Studio Legale Sarzana, oltra a lanciare l’iniziativa sitononraggiungibile abbiamo depositato un corposo documento con il quale contestiamo, sulla base di vari punti di diritto, il procedimento sommario proposto da Agcom in materia di diritto d’autore in Rete.

Ora, dopo le consultazioni con tutti gli stakeholders, l’Autorità dovrà tirare le sue conclusioni e siccome ritengo che la proposta AGCOM tocchi questioni cruciali non solo per il futuro dell’industria dei contenuti audiovisivi ma anche e soprattutto, sotto il profilo dell’interesse generale, per un equilibrato sviluppo economico, sociale, tecnologico e culturale del nostro Paese, ho deciso di dedicare dieci post per spiegare meglio i motivi per i quali, se approvata nella forma in cui è stata messa in consultazione, la delibera rischierà di divenire molto pericolosa per la libertà d’espressione in Rete

Questa prima puntata è intesa, in particolar modo, a sfatare la vulgata secondo la quale il procedimento proposto da Agcom sarebbe da apprezzare perchè, a differenza che ad esempio la HADOPI in Francia, qui si va contro i provider, non contro i consumatori! Questo hanno dichiarato alcuni Commissari AGCOM e sulla stessa linea si è espresso il Sottosegretario Giro nel fornire risposta scritta all’interpellanza presentata dall’On. Cassinelli: “Un procedimento che, peraltro, avviene senza il minimo coinvolgimento dell’utente privato”. Questo è un errore concettuale gravissimo, come ho già provato a spiegare al Senatore Napoli, Commissario AGCOM, vediamo perchè:

E’ proprio vero ! il procedimento sommario delineato dall’Autorità al paragrafo 3.5 della delibera 668/10/CONS avviene senza il minimo coinvolgimento dell’utente privato che pretermette completamente, sebbene esso sia necessariamente parte in causa soprattutto per quanto concerne le ipotesi di lesione nelle piattaforme di user generated contents. Si consideri, infatti, che la proposta avanzata dall’Autorità prevede, come indicato a pag. 15 del documento di consultazione, che i titolari dei diritti possano inviare un avviso di violazione del copyright al fornitore del servizio di media audiovisivo o al gestore del sito e che quest’ultimo “se la richiesta appare fondata, deve rimuovere il contenuto entro il termine di 48 ore dalla ricezione della richiesta, eventualmente – e non obbligatoriamente – contattando il soggetto che ha caricato il video”.

Di tal che i provider, visti anche i tempi ristrettissimi a disposizione, si guarderanno bene dal comunicare la contestazione all’utente, al contrario, molto più facilmente introdurranno clausole blindate nei contratti con gli utenti che consentiranno loro, anche in forza della Delibera, di esonerarsi da responsabilità e risolvere il contratto con gli utenti che abbiano ipoteticamente leso il diritto d’autore altrui.

Quale risultato, il consumatore non potrà fare valere i suoi diritti nell’ambito del successivo sommario contraddittorio che si svolegerà presso l’Autorità e avrà termine in 5 giorni.

Tale lacuna, oltre a discostare notevolmente la procedura ipotizzata dal notice and takedown statunitense al quale l’Autorità dichiara di ispirarsi, risulta ledere gravemente il fondamentale diritto di difesa e contraddittorio dell’utente ponendola in evidente conflitto con l’art 1 pragrafo 3 bis della Direttiva 2009/140/CE del 25 novembre 2009 che recita come segue:

“I provvedimenti adottati dagli Stati membri riguardanti l’accesso o l’uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, devono rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto comunitario. Qualunque provvedimento di questo tipo riguardante l’accesso o l’uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, che ostacolasse tali diritti o libertà fondamentali può essere imposto soltanto se appropriato, proporzionato e necessario nel contesto di una società democratica e la sua attuazione dev’essere oggetto di adeguate garanzie procedurali conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e ai principi generali del diritto comunitario, inclusi un’efficace tutela giurisdizionale e un giusto processo. Tali provvedimenti possono di conseguenza essere adottati soltanto nel rispetto del principio della presunzione d’innocenza e del diritto alla privacy. Dev’essere garantita una procedura preliminare equa ed imparziale, compresi il diritto della persona o delle persone interessate di essere ascoltate, fatta salva la necessità di presupposti e regimi procedurali appropriati in casi di urgenza debitamente accertata conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Dev’essere garantito il diritto ad un controllo giurisdizionale efficace e tempestivo.”

Mi sembra utile rammentare– per inciso – in conclusione che alla succitata Direttiva, che fa parte del c.d. Telecoms Package, l’Italia dovrà dare attuazione entro il 25 maggio 2011, ecco dunque un altro rilevante motivo – a meno che non si voglia ancora una volta rischiare di fare approdare l’esito della nostra convulsa quanto contraddittoria attività di produzione normativa in sede comunitaria al vaglio di un probabile procedimento di infrazione -per il quale la sede naturale di ogni decisione in questa materia deve tornare necessariamente ad essere il Parlamento. Ma su questo tornerò più approfonditamente alla prossima puntata, a presto !

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  1. […] giurisdizionale nel rispetto del principio del contraddittorio nonché al diritto alla privacy, come ricordavo nel precedente post è stato recentemente ribadito in forma prescrittiva dal legislatore europeo a norma […]

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  9. […] la tesi assurda secondo la quale la delibera non sarebbe contraria agli interessi dei consumatori, da me già qui ampiamente confutata, avrebbe dichiarato che l’Autorità non ha mai inteso far durare il procedimento 5 giorni ma […]

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  12. […] dunque Commissario D’Angelo! noi ci siamo, solo una cosa: sull’amatriciana doveva almeno citarmi non vorrei essere costretto a difendere il mio diritto […]

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