Contributi di disattivazione – mmm … a casa mia si chiamano penali
ottobre 5, 2010 alle 11:28 am | Pubblicato su CONSUMATORI, DIRITTO, INTERNET, TELECOMUNICAZIONI | 14 commentiTag: contributi di disattivazione, costi di disattivazione, diffida altroconsumo, Fastweb Telecom TeleTu Tiscali Vodafone Wind, legge Bersani, penale per recesso anticipato tlc
I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facolta’ del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facolta’ degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente comma i rapporti contrattuali gia’ stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni.
Vecchie penali trasformate in “costi di disattivazione”. Altroconsumo diffida le compagnie telefoniche: basta vessare i consumatori04-10-2010Oltre mille segnalazioni ricevute nel 2010 su costi di disattivazione – dai 40 ai 100 euro a testa – richiesti dalle compagnie telefoniche agli utenti che vogliono disdire il contratto. Altroconsumo ha inviato oggi a sei operatori di telefonia fissa – Fastweb, Telecom, TeleTu, Tiscali, Vodafone, Wind Infostrada, una diffida formale per i costi legati al recesso dal contratto, un prezzo da pagare ritenuto improprio e lesivo della libertà di concorrenza dalla norma Bersani e abolito per non penalizzare più gli utenti.
Dall’analisi delle clausole dei contratti emergono condizioni dal contenuto vessatorio nei confronti del consumatore, chiamati “contributi di disattivazione” o costi aggiuntivi per il noleggio di apparecchi forniti (modem, decoder) che possono far arrivare la chiusura del contratto a spese ben oltre i 100 euro. Segnalata anche la pratica dell’acquisto coatto. Se la disdetta del rapporto contrattuale avviene entro il primo o i primi due anni, il consumatore è obbligato non a restituire gli strumenti noleggiati ma ad acquistarli a cifre già stabilite. In pratica una penale mascherata.
La diffida ai sei operatori è stata formulata secondo l’art. 140 del Codice del Consumo. Se le condizioni contrattuali non saranno riviste e modificate, e se gli operatori non cesseranno di esigere la loro applicazione da chi ha già un contratto, Altroconsumo passerà alle sedi giudiziarie per vedere rispettati i diritti degli utenti.
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