Pratiche commerciali scorrette: oltre al public enforcement serve una vera class action
agosto 18, 2009 alle 4:18 pm | Pubblicato in CONSUMATORI, DIRITTO, INTERNET, TELECOMUNICAZIONI | 2 commentiEtichette: Agcom, Altroconsumo, class action, CONSUMATORI, portabilità, Sky, telecom, telefonini
Stefano commenta oggi un a serie di sanzioni per pratiche commerciali scorrette comminate dall’Antitrust a operatori di tlc e leggibili per esteso nel bollettino n. 30 , in particolare quella che riguarda Tele2 – 50.000 euro – per omessa informazione sull’utilizzo di sistemi di filtraggio su linee ADSL che limitano l’accesso ad alcuni siti internet ed a programmi peer to peer, quella che riguarda Telecom – 320.000 euro – per comportamenti ostruzionistici allo switching verso altri operatori nella telefonia fissa, sempre Telecom – 280.000 euro – per offerte di retention poco trasparenti e ingannevoli nei confronti di utenti che avevano espresso la loro intenzione di passare ad altro operatore mobile e, infine, Sky -195.000 euro – per l’ingannevolezza di un suo spot televisivo
Condivido in pieno i due spunti generali di commento del Quinta: 1 – l’AGCOM che pur avrebbe competenze specifiche di vigilanza e controllo in questo settore spesso “si fa bagnare il naso dall’Antitrust”; 2 – anche le sanzioni Antitrust sono comunque irrisorie rispetto alla portata economica dei comportamenti lesivi: “Sanzioni esemplari che per il nostro ipotetico amico che guadagnasse 30.000 euro l’anno rappresenterebbero rispettivamente circa 2,7 euro, 30 centesimi, 25 centesimi e 5,8 euro” !!!
Vorrei aggiungere una cosa, anzi due … la disciplina delle pratiche commerciali scorrette, ancora giovanissima, ha dimostrato di poter dare ottimi risultati sia per quanto riguarda la tutela del consumatore sia per quanto concerne vere e proprie distrosioni di mercato esistenti da tempo nel nostro Paese e non solo nel settore tlc. L’Antitrust ha dato una applicazione esemplare a questa nuova normativa sin dalla sua implementazione in Italia (vale la pena infatti ricordare che, come la maggior parte delle norme a tutela del consumatore e del mercato anche questa deriva da una direttiva comunitaria), tuttavia, il solo public enforcement da parte dell’Antitrust non può bastare.
Non può bastare certo così, con sanzioni che al massimo possono raggiungere 500.000 euro, e che, quindi, possono tranquillamente essere messe a budget da imprese che guadagneranno ampiamente di più dal comportamento lesivo sebbene sanzionato. Ma non basterebbe anche con sanzioni più elevate. In realtà, infatti, a mio avviso, la disciplina delle pratiche commerciali scorrette attentamente applicata, come è stato fino ad ora, dall’Autorità Antitrust potrebbe dare ottimi risultati in termini di tutela dei consumatori e del mercato solo se a fianco del public enforcement si affiancasse un solido strumento di private enforcement.
Peccato che l’entrata in vigore della disciplina sulle class action sia stata rinviata prima dell’estate per la terza volta di altri 6 mesi e che quand’anche entrasse in vigore a gennaio 2010 si rivelerà uno strumento svuotato, tra le altre cose anche perchè, prima di poter presentare una class action in materia oggetto di decisione antitrust occorrerà attendere la decisione del TAR e del Consiglio di Stato a seguito del ricorso dei soggetti sanzionati …
Molto spesso mi sento dire ok, a seguito del vostro ricorso all’antitrust per pratiche commerciali scorrette l’operatore x o y è stato sanzionato, bravi ! ma il consumatore cosa ci guadagna in concreto ? qualcuno gli da i soldi in dietro ? Ebbene no, perchè questo governo e questa maggioranza non hanno voluto che sia così … non ci guadagna nè il consumatore nè il mercato
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[...] mio punto di vista è sempre lo stesso, lo trovate qui , in sintesi: le sanzioni sono troppo basse e vengono tranquillamente messe a budget da imprese di [...]
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[...] lungo e non sto qui a riportarlo, ma una sintesi la trovate qui Ho già avuto modo di scrivere in un altro post che la disciplina delle pratiche commerciali scorrette ha già dimostrato di poter dare ottimi [...]
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